L’articolo 7, comma 25 del DL 262 del 3-10-2003, modificando la lettera a) comma 4 dell’articolo 51 Tuir, ha previsto un aumento dell’imponibile fiscale e previdenziale in caso di assegnazione a dipendenti e collaboratori di autovetture ad uso promiscuo.Il controvalore del benefit sarà pari al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di km 15.000 sul base del costo chilometrico desumibile da tabelle ACI.Pertanto dal corrente mese di ottobre si dovrà procedere all’adeguamento della base imponibile (nuovo valore convenzionale dedotta l’eventuale quota di rimborso corrisposta dal lavoratore).La norma dovrebbe avere valore dall’1-1-2006. Per i mesi passati, in caso di assegnazione di una autovettura ad uso promiscuo, si dovrà procedere in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto al recupero dei contributi e delle imposte.
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