circolare 131.2006

Il Ministero del lavoro, in risposta ad un interpello (nota del 7-9-2006) ha chiarito che è possibile utilizzare il lavoro intermittente in attività di pulizia industriale.La risposta si basa sui contenuti del DM 23-10-2004 che, in assenza di regolamentazioni contrattuali ha individuato i settori di attività nei quali è possibile utilizzare il lavoro intermittente facendo riferimento a RD 2657/1923.Al n. 20 di quest’ultimo provvedimento è indicato: “il personale addetto ai servizi di alimentazione e di igiene negli stabilimenti industriali”.Il concetto di “igiene” è inteso dal Ministero quale svolgimento delle attività necessarie per la pulizia di cose e pertanto è possibile il lavoro intermittente nella situazione in oggetto.La risposta chiarisce anche il significato di stabilimenti industriali, da intendersi quali edifici destinati alla produzione industriale. Il carattere industriale deve desumersi dal tipo di lavorazioni eseguite all’interno degli stabilimenti interessati e cioè dalla produzione di beni economici utilizzando e trasformando materie prime e semilavorati.Dalla definizione sembra che il riferimento sia alla tipologia di attività e non, ad esempio, all’inquadramento previdenziale. Il lavoro intermittente potrebbe quindi essere possibile, ad esempio, anche in cooperative di trasformazione di prodotti agricoli, pur se inquadrate nel settore agricolo ai sensi della Legge 240/1984. Non sarebbe, invece, possibile questa tipologia contrattuale in cooperative della stessa natura che svolgono solo attività di manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ma non di trasformazione.A nostro avviso la possibilità di utilizzare il lavoro intermittente potrebbe riguardare sia le attività gestite direttamente sia quelle appaltate. Il DM del 2004 individua, infatti, tipologie di attività e non di imprese. Stante la delicatezza della situazione è comunque necessaria un’ulteriore verifica considerato che il Dlgs affida la regolamentazione della materia al contratto collettivo nazionale.

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