circolare 100.2006

Il 14 giugno il Ministero del lavoro ha emanato una attesa circolare (n. 17/2006) in merito all’utilizzo dei contratti di collaborazione nei call center.Anche se il provvedimento non è rivolto alle imprese, intende infatti dare indicazioni operative agli ispettori, è comunque una fonte importante di cui tenere conto. Chi svolge questo tipo di attività dovrà ovviamente esaminare attentamente la circolare. In questa sede ci limitiamo a evidenziare i punti principali che hanno valenza di tipo generale. 1. I progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso (d’ora in poi useremo il termine progetto in questa più ampia accezione) determinati dal committente non possono totalmente coincidere con l’attività principale o accessoria dell’impresa o ad essa sovrapporsi. 2. Il progetto è parte del contratto di lavoro, deve essere specificato per iscritto ed individuato nel suo contenuto caratterizzante. 3. Al momento della stipula del contratto a progetto le parti individuano un risultato da raggiungere che il committente, a differenza del datore di lavoro, non può successivamente variare in modo unilaterale. 4. Nel caso specifico del call center è possibile attivare contratti di collaborazione che, oltre ad individuare il risultato da raggiungere in un termine prestabilito, consentano al lavoratore di autodeterminare il ritmo di lavoro.Il progetto o programma di lavoro deve in primo luogo essere individuato con riferimento ad una specifica e singola “campagna” la cui durata costituisce il necessario termine esterno di riferimento per la durata stessa del contratto di lavoro a progetto. 5. Nel progetto deve essere specificato:a) il singolo committente finale cui è riconducibile la campagna;b) la durata della campagna (che costituisce il termine massimo del contratto di lavoro a progetto);c) il tipo di attività richiesta al collaboratore (promozione, vendita, sondaggi, ecc.);d) la concreta tipologia di prodotti o servizi oggetto dell’attività richiesta al collaboratore;e) la tipologia di clientela da contattare (individuata con riferimento a requisiti oggettivi e/o soggettivi). 6. E’ quindi possibile attivare contratti di collaborazione in caso di campagne out bound (così le qualifica il Ministero invece di utilizzare il termine a tutti comprensibile di “in uscita”) nelle quali il call center contatta telefonicamente delle persone per conto del cliente. In questo caso infatti il collaboratore può prefigurare il contenuto della sua prestazione sulla base del risultato individuato con il contratto.Il Ministero invece non ritiene leciti i contratti per attività in bound nelle quali l’operatore non gestisce la propria attività né può in alcun modo pianificarla giacché la stessa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell’utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psicofisiche per un dato periodo di tempo. 7. Nell’ambito del progetto definito al collaboratore non può essere richiesta un’attività diversa da quella specificata nel contratto. 8. Il progetto deve essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato ed indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.Nel caso del call center il contratto si può considerare autonomo a condizione che il collaboratore possa unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.Il collaboratore non può essere soggetto ad alcun vincolo di orario, anche se all’interno di fasce orarie prestabilite e deve poter decidere:a) se eseguire la prestazione ed in quali giorni;b) a che ora iniziare ed a che ora terminare la prestazione giornaliera;c) se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera. 9. L’assenza non deve mai essere giustificata e la presenza non può mai essere imposta.E’ in ogni caso escluso sia l’esercizio del potere disciplinare che l’esercizio del potere di variare unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente convenute. 10. Per il Ministero possono rientrare tra le forme di coordinamento:a) la previsione concordata di fasce orarie nelle quali il collaboratore deve poter agire con l’autonomia sopra specificata. Le fasce orarie individuate per iscritto nel contratto non possono essere unilateralmente modificate dall’azienda né questa può assegnare il collaboratore ad una determinata fascia oraria senza il suo preventivo consenso;b) la previsione concordata di un numero predeterminato di giornate di informazione finalizzate all’aggiornamento del collaboratore. La collocazione di tali giornate di informazione deve essere concordata nel corso di svolgimento della prestazione e non unilateralmente imposta dall’azienda;c) la previsione concordata della presenza di un assistente di sala la cui attività può consistere nel fornire assistenza tecnica al collaboratore;d) la previsione concordata di un determinato sistema operativo utile per l’esecuzione della prestazione.

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