circolare 77.2006

Il Ministero dell’Interno, con Decreto del 27 aprile 2006 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11.05.2006, è intervenuto in materia di organizzazione e gestione dell’orario di lavoro per le guardie particolari giurate.Il decreto, predisposto a seguito delle richieste avanzate congiuntamente dalle forze sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale di categoria, tra l’altro oggetto di recente rinnovo, ammette – a determinate condizioni e per precisi ambiti – deroghe ai contenuti del decreto legislativo n. 66/2003 in materia di orario di lavoro.L’ambito di applicazione del decreto comprende i servizi di vigilanza svolte dalle guardie particolari giurate ai sensi:- della legge 217/1992, che consente l’affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell’ambito aeroportuale per il cui espletamento non e’ richiestol’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di appartenenti alle Forze di polizia;- della legge 155/2005, che consente l’affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonchè nell’ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non e’ richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di appartenenti alle Forze di polizia. ed in questi ambiti le deroghe al D. Lgs 66/2003 sono ammesse esclusivamente: a) per i servizi di vigilanza armata presso gli obiettivi istituzionali o sensibili;b) per i servizi negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane, nell’ambito delle linee di trasporto urbano ed extraurbano, nonche’ sui relativi mezzi di trasporto e depositi, svolti in esecuzione delle disposizioni di legge o di regolamento indicate in premessa o di atto amministrativo adottato per la loro attuazione;c) per i servizi di trasporto, vigilanza e scorta del contante o di altri beni o titoli di valore e per i servizi di vigilanza notturni In tali situazioni viene sottolineata l’esigenza di garantire flessibilità nell’organizzazione dell’orario di lavoro, comunque entro i vincoli del rispetto delle inalienabili esigenze di tutela dei lavoratori che il decreto affida in primo luogo alla contrattazione nazionale di categoria. La contrattazione collettiva nazionale (quindi sono escluse le contrattazioni di livello inferiore, coerentemente al contenuto dell’art. 17 comma 1 del D. Lgs 66/2003, che viene richiamato per la facoltà derogatoria estesa nei fatti alla totalità dei servizi) può apportare – nel rispetto della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, deroghe ai limiti massimi della prestazione lavorativa giornaliera, stabilita a contrariis in 13 ore, notturna, stabilita dall’art. 13 comma 1 in massimo 8 ore in media nelle 24 ore, e straordinaria.Quest’ultimo richiamo non è del tutto chiaro, poiché già l’art. 5 del D. Lgs 66 rimette alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire i limiti del ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario, sempre comunque entro la previsione di cui all’art. 4 comma 3 che sancisce “la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario”.

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