Il ministero del lavoro, con risposta ad interpello del 20.02.06, precisa quale sia il trattamento delle festività cadenti di sabato, in caso di settimana lavorativa corta.Dopo aver correttamente segnalato che l’esame in concreto di una disciplina contrattuale non può essere oggetto di interpello, il ministero afferma che, in via generale, il diritto alla quota di retribuzione aggiuntiva riconosciuto ai lavoratori retribuiti in misura fissa in caso di coincidenza di una festività nazionale con la domenica non spetta se la predetta festività cade di sabato e l’azienda applica la settimana lavorativa corta.La precisazione ministeriale prende origine dalla disposizione legislativa contenuta nell’art. 5, comma 3, della legge 260/49 come modificata dalla legge 90/54 secondo la quale nelle giornate delle festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) “qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera”. Ne consegue che, prosegue il ministero, questa disposizione non trova applicazione, nel silenzio della legge, nei confronti delle aziende con orario settimanale su cinque giorni nel caso in cui la festività cada di sabato e questo perchè il sesto giorno deve qualificarsi semplicemente come non lavorativo, feriale a zero ore e non festivo.In ogni caso, ricorda il Ministero, richiamando la giurisprudenza di Cassazione, la norma riguarda esclusivamente le festività nazionali.Resta, ovviamente salva la facoltà di prevedere in via contrattuale un trattamento delle festività cadenti di sabato analogo a quello legislativamente previsto per quelle cadenti di domenica, ma in tal caso, la mancata retribuzione costituirebbe esclusivamente inadempimento contrattuale, non violazione di legge
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