circolare 36.2006

Il Ministero del lavoro risponde (nota del 23-2-2006) ad un complesso interpello in materia di appalto.Il caso proposto è il seguente:• società italiana di autotrasporto cede a filiale polacca (che è, comunque, un soggetto giuridicamente distinto) alcuni servizi• la filiale polacca noleggerà gli automezzi con “contratto di cessione in uso” e utilizzerà proprio personale• il servizio sarà fatturato alla società italiana (spese sostenute e “congruo compenso”)Per il Ministero il caso prospettato configura un appalto di servizi che, per essere lecito, deve rispettare quanto previsto dall’articolo 29 del Dlgs 276/2003 per quanto riguarda l’appaltatore:• organizzazione dei mezzi necessari • esercizio del potere organizzativo • assunzione del rischio d’impresaIn mancanza di questi requisiti si configura la somministrazione illecita di manodopera.La nota, dopo aver escluso – stante il fatto che la filiale polacca fatturerà un “congruo compenso per il servizio prestato – che il caso proposto configuri un distacco di manodopera ai sensi dell’articolo 30 del Dlgs 276/03 ritiene invece applicabile il Dlgs 72/2000 (distacco di lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi). L’articolo del decreto citato prevede che ai lavoratori distaccati si applichino le medesime condizioni di lavoro e contrattuali dell’impresa nazionale.A questo proposito la circolare del Ministero del lavoro n. 82 del 23-11-2000 chiarisce che: “… ai lavoratori stranieri distaccati sono garantite le condizioni di lavoro previste dall’art. 3 del D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 72”, e che “…..qualora non esistano convenzioni in materia di sicurezza sociale con il paese straniero da cui provengono i lavoratori interessati, gli stessi e le aziende italiane datrici di lavoro sono assoggettati a tutta la legislazione vigente in Italia in materia previdenziale ed assicurativa…”. E’ evidente che con questo tipo di impostazione l’interesse all’operazione per la società italiana dovrebbe diminuire molto.Da ultimo è chiarito che, trattandosi di appalto di servizi, non ricorre alcuno dei casi per i quali è previsto il rilascio dell’attestato di conducente.

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