La circolare Inps n. 17 dell’8-2-2006 fornisce indicazioni operative in materia di contratti di lavoro intermittente.Dopo un ampio richiamo alle disposizioni di legge e alla circolare ministeriale n. 4/2005 (Cfr. circolare UNICAF n. 21/2005) ha affrontato le questioni di tipo previdenziale. a) Periodi di lavoro.Il contratto di lavoro intermittente è di tipo subordinato ed è quindi applicabile, per quanto compatibile, la disciplina prevista per tale rapporto di lavoro, limitatamente ai periodi nei quali il lavoratore si trova a svolgere effettivamente la prestazione di lavoro che è oggetto del contratto. Ai fini degli adempimenti previdenziali trovano applicazione le disposizioni in materia di minimale contrattuale e giornaliero. A questo proposito sono richiamati l’articolo 1, comma 1, Legge n. 389/1989 (che prevede il pagamento dei contributi su quanto dovuto ai sensi della contrattazione collettiva o individuale, se più favorevole) e l’articolo 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 638/1983 (che definisce il minimale “legale” pari al 9,50% del trattamento minimo di pensione). Rifacendosi a quanto previsto dall’articolo 38 comma 2 del Dlgs 276/03 (in base al quale il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente deve essere riproporzionato in relazione alla durata della prestazione lavorativa effettivamente eseguita dal lavoratore) definisce le modalità operative. Il proporzionamento “…si deve effettuare dividendo l’importo della retribuzione da prendere a riferimento ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989 e/o dell’articolo 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 638 del 1983 per le ore di lavoro corrispondenti nello stesso periodo. Ne deriverà l’individuazione di un valore retributivo orario, costituente un mero parametro di calcolo, che dovrà essere poi moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente svolte dal lavoratore nello stesso periodo, al fine di individuare la retribuzione da prendere in riferimento ai fini dell’adempimento degli obblighi previdenziali”.Tutto questo per dire che si utilizza il minimale orario previsto in caso di lavoro a tempo parziale. Ovviamente i contributi devono essere calcolati sulla retribuzione effettivamente dovuta al lavoratore nel rispetto dei minimali.Segnaliamo l’affermazione relativa all’utilizzo del moltiplicatore delle ore effettivamente svolte e non di quelle retribuite, come invece avviene nella generalità dei casi: tale affermazione appare poco condivisibile, sorge il dubbio se trattasi di una imprecisione terminologica o di una precisa scelta dell’INPS.In caso di assunzione di lavoratori nell’ultima parte del mese, i datori di lavoro possono anche avvalersi della facoltà di tener conto di una variabile della retribuzione legata alla particolarità della tipologia contrattuale nel mese successivo (delibera n. 5 del 26-3-993, punto 2). b) Periodi di disponibilitàL’eventuale indennità corrisposta durante i periodi di disponibilità (l’importo definito dai contratti non può essere inferiore al 20% di minimo tabellare, indennità di contingenza, Edr, ratei di mensilità aggiuntive) è soggetta a contribuzione previdenziale e assistenziale.In questo caso non devono essere rispettate le norme in materia di minimale.L’articolo 38, comma 3, prevede che per tutto il periodo in cui il lavoratore intermittente resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati. L’Inps, considerato che comunque sull’indennità sono dovuti i contributi pensionistici, di malattia e di maternità, precisa che tali eventi sono assicurati anche nei periodi di disponibilità. Ciò significa che i lavoratori restano tutelati pur senza costanza del rapporto di lavoro. L’indennità è ridotta per effetto di eventi che rendono temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata (articolo 36, comma 4) o di rifiuto senza giustificazione del lavoratore di rispondere alla chiamata (articolo 36, comma 6). In questi casi ovviamente sarà ridotto di conseguenza il versamento contributivo. Agevolazioni contributiveCon risposta ad interpello del 22-12-2005, il Ministero del Lavoro ha escluso l’applicazione delle agevolazioni contributive al contratto di inserimento. Si riporta di seguito la parte della circolare Inps in materia di ISTRUZIONI PROCEDURALI – Modalità di compilazione della denuncia DM10. Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi riferiti ai lavoratori in questione, le aziende interessate si atterranno alle seguenti modalità: Nel quadro “A” del modello DM10/2 i lavoratori intermittenti vanno ricompresi nel computo dei lavoratori in forza all’azienda, indipendentemente dall’orario di lavoro svolto.Ai fini del calcolo della forza aziendale “FZ”, il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre, ai sensi dell’art. 39 L.276/2003; non vanno pertanto considerate le ore in cui il lavoratore resta in disponibilità. Esempio n.1Numero dipendenti retribuiti tempo pieno: 12Numero dipendenti non retribuiti: 1Numero dipendenti a chiamata: 2Orario di lavoro contrattuale mensile a tempo pieno:160 ore.Ore di lavoro svolte dai lavoratori a chiamata nel semestre: 1° lavoratore 80 2° lavoratore 80 Totale delle ore di lavoro svolte dai lavoratori a chiamata = 160 (160/160 = 1) .Numero dei dipendenti da indicare nel quadro A:15.Numero dei dipendenti da indicare con il codice FZ:14. Esempio n.2Numero dipendenti retribuiti tempo pieno: 12Numero dipendenti a chiamata: 4Orario di lavoro contrattuale mensile a tempo pieno:160 ore.Ore di lavoro svolte dai lavoratori a chiamata nel semestre: 1° lavoratore 902° / 503° / 854° / 15Totale delle ore di lavoro svolte dai lavoratori a chiamata = 240 (240/160 = 1,5), arrotondato a 1Numero dei dipendenti da indicare nel quadro A:16.Numero dei dipendenti da indicare con il codice FZ:13. I lavoratori intermittenti devono essere esposti nel quadro B-C del modello DM10/2, utilizzando i codici di nuova istituzione che seguono:• nel caso di lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato “1G00” (operaio), “2G00” (impiegato).• nel caso di lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato per i periodi in cui percepisce l’indennità di disponibilità “1G0T” (operaio), “2G0T” (impiegato).• nel caso di lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato “1H00” (operaio), “2H00” (impiegato).• nel caso di lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato per i periodi in cui percepisce l’indennità di disponibilità “1H0T” (operaio), “2H0T” (impiegato). In corrispondenza dei codici sopra esposti, le aziende indicheranno nelle caselle:• “N. dipendenti” il numero dei lavoratori;• “N. giornate”, le ore retribuite nel caso di lavoratore chiamato a svolgere la prestazione ovvero le ore per le quali ha percepito l’indennità di disponibilità;• “Retribuzioni”, l’ammontare delle retribuzioni imponibili erogate al lavoratore per la prestazione eseguita ovvero l’ammontare dell’indennità di disponibilità corrisposta al lavoratore nel mese di riferimento;• “Somme a debito”, la contribuzione dovuta. Modalità di compilazione del mod. EMensAi fini della compilazione della denuncia EMens sono istituiti i nuovi codici tipo contribuzione, con il seguente significato:G0 – Lav. interm. tempo indeterminatoH0 – Lav. interm. tempo determinato Nel ribadire che la contribuzione obbligatoria verrà accreditata tanto ai periodi di effettiva prestazione lavorativa, quanto a quelli in cui è stata corrisposta l’indennità di disponibilità, i datori di lavoro, ai fini della composizione del flusso EMens, dovranno indicare: • nell’elemento i particolari codici tipo contribuzione sopra elencati; • nell’elemento l’intero imponibile esposto nel DM10/2 (sommatoria di retribuzione effettiva e indennità di disponibilità)• nell’elemento le informazioni relative alle settimane e/o frazioni di settimana del mese denunciato, per le quali è stata corrisposta retribuzione e/o indennità di disponibilità;• nell’elemento il numero – espresso in centesimi – delle settimane ottenute dividendo il totale delle ore retribuite nel mese per l’orario contrattuale settimanale del corrispettivo lavoratore a tempo pieno (ad esempio, nel caso di 98 ore retribuite nel mese e di 40 ore contrattuali settimanali si indicherà il valore 245, esprimendo in centesimi il risultato così ottenuto 98 : 40 = 2,45). Qualora nel mese sia stata corrisposta anche l’indennità di disponibilità, nella sezione dovrà essere compilato l’elemento , di nuova istituzione, valorizzando gli elementi:• , con l’ammontare della sola indennità di disponibilità, già totalizzato nell’imponibile mensile, • con il numero delle settimane in cui l’indennità è stata pagata• con il numero – espresso in centesimi – delle settimane ottenute dividendo il numero delle sole ore indennizzate nel mese per l’orario contrattuale settimanale del corrispettivo lavoratore a tempo pieno. Qualora l’assunzione del lavoratore sia avvenuta negli ultimi giorni del mese, con conseguente denuncia dei contributi nel mese successivo a quello di riferimento, dovrà essere comunque compilata la denuncia EMens, nella quale – oltre agli elementi identificativi del lavoratore – verranno valorizzati anche gli elementi , . Analogamente si dovrà operare nel caso di chiamata del lavoratore negli ultimi giorni del mese, tenuto conto della particolare tipologia contrattuale in esame, che può rendere difficile per l’azienda il rispetto dei termini ordinari di presentazione della denuncia mensile DM/10 e versamento dei contributi.
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