circolare 26.2006

La Gazzetta ufficiale n. 25 del 31-1-2006 ha pubblicato il DM 17-11-2005 che individua le aree ove il tasso di occupazione femminile è inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile supera del 10% quello maschile.Questa determinazione è effettuata ai sensi dell’articolo 54 comma 1 del Dlgs 276/2003, che include tra i soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento le donne di qualsiasi età residenti in aree con le caratteristiche descritte.Il successivo articolo 59, comma 2, prevede che gli sgravi contributivi siano ottenibili soltanto nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002 (si tratta in pratica delle aree svantaggiate).L’articolo 1 del DM stabilisce che queste condizioni si trovano in tutte le regioni e le province autonome del paese.L’articolo 2 individua le aree svantaggiate nelle regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.Pertanto i contratti di inserimento possono essere stipulati con donne residenti in tutto il territorio nazionale, ma gli sgravi contributivi spettano soltanto se le lavoratrici sono residenti nelle regioni indicate sopra.Ricordiamo infine che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, per questa specifica categoria non opera la possibilità di sottoinquadramento prevista dall’articolo 59 comma 1 del Dlgs 276/03 (la modifica è stata introdotta dalla Legge 80/2005).

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