Dopo la circolare n. 40/2004 il Ministero del Lavoro interviene di nuovo in materia di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (circolare n. 2 del 25-1-2006).La circolare ripercorre in modo puntuale l’istituto. Considerando che si tratta di una fattispecie molto limitata, in questa sede segnaliamo soltanto le novità rispetto al disposto del Dlgs 276/2003. In primo luogo si chiarisce che il percorso formativo dovrà avvenire secondo le modalità dell’alternanza realizzando un percorso di apprendimento che deve comunque essere unitario. L’attività svolta in azienda potrà, infatti, pienamente integrare il percorso di formazione stabilito nel piano formativo individuale.La regolamentazione e la durata dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le Università o le altre istituzioni formative (articolo 50 comma 3 Dlgs 276/03). Le intese possono essere concluse attraverso la forma dell’accordo quadro o definite ad hoc per il conseguimento di un titolo specifico. In Emilia-Romagna, ad esempio, è stata utilizzata la prima formula.Per il Ministero la disciplina di questa tipologia di apprendistato è pienamente operativa. A questo proposito si precisa che non è necessario, a differenza dell’apprendistato professionalizzante, che contratto collettivo nazionale di lavoro abbia definita una nuova disciplina contrattuale ai sensi del Dlgs 276/03.La circolare ricorda, in merito ai limiti di età, “che per ventinove anni si considerano i giovani fino al compimento del trentesimo anno d’età (29 anni e 364 giorni)”. E’ possibile assumere con questa tipologia giovani che abbiano già concluso precedenti contratti di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere e/o contratti di apprendistato professionalizzante. E’ possibile immaginare, anche se ci sembra un’ipotesi oggi teorica, percorsi formativi in cui il giovane consegue un titolo di studio secondario attraverso il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto dovere all’istruzione e formazione, e prosegue il proprio iter formativo con un contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.Come accennato deve essere predisposto un Piano formativo individuale elaborato dall’impresa sulla base conoscenze e competenze già acquisite dal giovane, coerentemente con l’articolazione del percorso individuata nell’ambito delle intese regionali. Spetta alle intese regionali determinare la durata del rapporto di lavoro. Le stesse intese possono prevedere possibilità di proroga del contratto, con l’assenso del datore di lavoro e dell’apprendista, se l’apprendista non riesce a conseguire il titolo nell’arco temporale inizialmente previsto.Le norme in materia di recesso dal rapporto di apprendistato si applicano anche a questa tipologia. Pertanto, allo scadere del termine l’apprendista si riterrà mantenuto in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salvo disdetta a norma dell’articolo 2118 del Codice civile.Il datore di lavoro potrà recedere dal contratto prima della scadenza del termine in presenza di giusta causa o giustificato motivo. In caso di recesso anticipato per giusta causa o giustificato motivo l’apprendista ha diritto, coerentemente con le finalità perseguita dal contratto, alla verifica, riconoscimento e certificazione delle competenze e dei crediti formativi acquisiti. Egli ha altresì diritto all’indicazione dei crediti formativi maturati nel libretto formativo del cittadino, affinché possano essere utilizzati nell’attivazione di successivi, compatibili, percorsi formativi.Le disposizioni dell’articolo 53, comma 3, del decreto 276/03 in materia di sanzioni per mancata formazione si applicano anche al contratto di apprendistato per acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione. La circolare precisa però che “in caso di mancata acquisizione titolo di studio secondario, laurea o diploma di specializzazione o della mancata specializzazione tecnica superiore, conseguibile con contratto di apprendistato per acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione, non imputabile ad un inadempimento del datore di lavoro, egli manterrà inalterato il diritto al riconoscimento degli incentivi contributivi previsti per il contratto”.
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