circolare 16.2006

Con una risposta ad interpello del 23-1-2006 il Ministero del lavoro ha ufficializzato l’estensione delle agevolazioni contributive previste dall’articolo 8 della Legge 407/1990 alle cooperative che avviano al lavoro soci con contratto di tipo subordinato.La disposizione prevede uno sgravio contributivo del 50% per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati, o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento CIGS, da almeno 24 mesi.L’Inps aveva sempre negato questa possibilità sostenendo che il rapporto tra cooperativa e socio-lavoratore costituisce adempimento del patto sociale e non esecuzione di un obbligo assunto con un contratto di lavoro subordinato. A questo proposito, la risposta cita il messaggio n. 22923 dell’11-3- 1999 e la circolare n. 118 del 26-5-1988.Il mutamento di parere del Ministero è dovuto all’entrata in vigore della Legge n. 142 del 3-4-2001.L’articolo 3, comma 1, prevede infatti che il socio instauri con la cooperativa un rapporto ulteriore rispetto a quello associativo. Ricordiamo che il testo originale, poi modificato dalla Legge 30/2003, recitava “ulteriore e distinto rapporto di lavoro”.Già con la prima circolare ministeriale a commento della Legge 142/01 (n. 37/2002) il Ministero aveva preso atto che il rapporto di lavoro del socio con contratto di tipo subordinato presenta le essenziali caratteristiche di ogni rapporto di lavoro anche se risente, per quanto concerne la disciplina applicabile, dell’influenza esercitata dal coesistente profilo societario. Anche la successiva circolare n. 10/2004, analizzando il nuovo testo non aveva messo in discussione questo principio pur riaffermando che “viene ulteriormente confermata la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro, in ossequio alla tesi dello ‘scambio ulteriore’ sulla quale è imperniato tutto l’impianto della legge n. 142/01”.Occorre rilevare che l’intervento ministeriale in oggetto è in linea con una precedente risposta ad un interpello del 18-7-2005 (circolare UNICAF n. 80/2005) con la quale erano estese alle cooperative gli sgravi contributivi previsti dai commi 2 e 4 dell’articolo 8 della Legge 223/1991 in caso di assunzione di soci-lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.Un’ultima considerazione riguarda la modalità utilizzata dal Ministero del lavoro per intervenire sulla materia che poteva essere, fin dall’inizio, più organica e meno frammentata. * * * *Ministero del Lavoro e delle Roma, 23 gennaio 2006Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVAProt. n° 25/0000540 Alla:Legacoop Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue Comitato territoriale di Oristano Via G. Correli n. 4/b Oristano Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – risposta istanza di interpello avanzata da Legacoop in materia di agevolazioni contributive previste dall’art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990. La Legacoop di Oristano, ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione sul diritto, da parte delle società cooperative, di avvalersi degli sgravi contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990. L’art. 8 citato stabilisce che “a decorrere dall’1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro (…) in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi”. Le perplessità nascono dalla circostanza secondo la quale la normativa fa esclusivo riferimento ai “datori di lavoro” e, per tale ragione, già l’INPS in passato aveva provveduto a disconoscere tali agevolazioni per i lavoratori assunti dalle cooperative e soci delle stesse. Le ragioni del disconoscimento potevano peraltro rinvenirsi in due diversi atti dell’Istituto, il messaggio n. 22923 dell’11 marzo 1999 e la circolare n. 118 del 26 maggio 1988, nei quali si chiariva che per i lavoratori associati in cooperativa di produzione e lavoro iscritti nelle lista regionale di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 non spettano le agevolazioni contributive ivi previste, in quanto “la prestazione dell’attività lavorativa del socio in una cooperativa di produzione e lavoro costituisce adempimento del patto sociale e non esecuzione di un obbligo assunto con un contratto di lavoro subordinato”. Le passate determinazioni dell’INPS, ormai superate da recenti pronunce giudiziali, sono sorpassate anche alla luce della evoluzione legislativa che ha recepito l’orientamento giurisprudenziale indicato. Infatti, in base all’art. 1, comma 3, della L. n. 142/2001 “il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”.Alla luce di quanto sopra, ricorrendone i requisiti, appare ammissibile la concessione della agevolazione di cui all’art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990 anche ai lavoratori soci di cooperativa. IL DIRETTORE GENERALE (f.to Mario Notaro)

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