circolare 6.2006

La finanziaria 2006 (legge 266/2005), commi 361 e 362, ha previsto la riduzione dei contributi a carico dei datori di lavoro nella misura di un punto percentuale a decorrere dall’1-1-2006 (Cfr. circolare UNICAF n. 1/2006).L’Inps con circolare n. 3 del 5-1-2006 ha fornito alcune indicazioni che, in alcuni passaggi, hanno lasciato perplessità.L’Istituto ha anche approfittato dell’occasione per prendere atto che il comma 269 della stessa legge ha disposto lo slittamento all’1-1-2008 della riduzione contributiva prevista dalla legge 248/2005 nell’ambito delle procedure per il conferimento del Tfr ai fondi di previdenza complementare.Un ulteriore aspetto da tenere presente è che in virtù dell’articolo 1 del DL n. 2 del 101-2006 è stato disposto il differimento all’1-3-2006 degli aumenti dei contributi agricoli previsti dall’articolo 3 commi 1 e 2 del DLGS n° 146 del 16-4-1997. Veniamo ora alla circolare Inps. Come già richiamato nella circolare 1/2006 la finanziaria ha disposto la riduzione contributiva di un punto percentuale a parti8re dall’aliquota di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare. In caso di incapienza di questa aliquota la riduzione si estende alle altre assicurazioni della gestione prestazioni temporanee con queste priorità:• maternità • disoccupazionee successivamente alle altre aliquote interessate • cassa per l’integrazione guadagni degli operai dell’industria• cassa per l’integrazione guadagni dei lavoratori dell’edilizia e lapidei• cassa per l’integrazione salariale ai lavoratori agricoli• trattamenti economici di malattiaAnche se non richiamato espressamente riteniamo, che la riduzione riguardi anche i contributi per la CIGS.La riduzione invece non potrà applicarsi:• al contributo al Fondo di garanzia per il TFR;• a quella parte del contributo della disoccupazione involontaria (0,30%), destinato a finanziare attività formative a favore dei lavoratori e devoluto, per i soggetti aderenti, ai Fondi interprofessionali. La perplessità maggiore sollevata dalla circolare deriva dall’individuazione dei beneficiari. Per l’Inps sono esclusi i datori di lavoro che non sono tenuti a versare i contributi Cuaf vale a dire:• Le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non soggetti alla disciplina della CUAF. • Le associazioni sindacali, associazioni di categoria, partiti politici• Le aziende operanti all’estero in paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale• I giornalisti iscritti all’INPGI ( per i quali è dovuto all’Inps il solo contributo di maternità).Lo sgravio spetta invece ai datori di lavoro che, pur essendo tenuti al versamento dell’aliquota Cuaf, l’hanno vista azzerare dall’articolo 120 della legge n. 388/2000.Questa interpretazione non è convincente visto che il comma 362 stabilisce “…l’esonero …opera prioritariamente a valere sull’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e … anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 361, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione …. La circolare non ha dimenticato il settore agricolo. Si prevede infatti che per gli operai gli sgravio incida sulla contribuzione versata con le modalità ex SCAU. Questo vale anche gli OTI delle Cooperative agricole ex lege n. 240/1984 in quanto la contribuzione Cuaf, versata tramite DM, è completamente azzerata. Se però la cooperativa non è iscritta nell’albo informatico delle società cooperative, lo sgravio avverrà sul DM10 /2, essendovi capienza nella contribuzione Cuaf. Le imprese della pesca costiera, ravvicinata o locale con navi minori, relativamente al personale soggetto alla legge n. 413/1984, opereranno l’esonero relativo alla contribuzione di maternità (0,06%) all’IPSEMA, mentre ridurranno sul DM10 l’aliquota relativa alla DS (pari al residuo 0,94%) che dall’1-1-2006 sarà pari allo 0,67%. Un ulteriore motivo di perplessità deriva dalle modalità operative. Viene data infatti l’indicazione di operare sul DM utilizzando il cosiddetto metodo della nettizazione (circolare Inps n. 115/2005) cioè riducendo direttamente la contribuzione.Ci sembra questa una indicazione contraddittoria visto che l’Istituto, con messaggio n. 41749/2005, (Cfr. circolare UNICAF n. 112/2005) aveva rimandato questa procedura al mese di febbraio 2006. In attesa di conoscere il parere definitivo dell’Istituto, con specifiche circolari, inviamo le tabelle relative ai• Contributi Inps per la generalità delle cooperative• Contributi ex Scau • Contributi per le cooperative DPR 602.

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