Entro il 31 gennaio 2006 le cooperative interessate dalla normativa della legge n. 68/1999 relativa al collocamento obbligatorio (si ricorda che i soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro non devono essere conteggiati), dovranno presentare al Servizio Provinciale per l’Impiego competente per territorio, avendo a riferimento la sede dell’attività, l’elenco dei lavoratori occupati, disabili e non, al 31 dicembre 2005, al fine di determinare la “quota di riserva” ed eventuali scoperture. Per la compilazione della modulistica e le modalità di computo dei lavoratori disabili assunti con contratto a tempo parziale si rinvia alle circolari Unicaf n.11/2005 e n.33/2005. A completamento della informativa, si evidenzia che sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2005 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro del 12-12-2005 relativo all’adeguamento delle sanzioni amministrative previste dalla normativa sul collocamento obbligatorio.Dal 13 gennaio 2006 (trascorsi i 15 giorni di “vacatio legis”) le nuove sanzioni sono quindi le seguenti:• € 57,17 per ogni giorno lavorativo e per ogni lavoratore disabile per i quali la non copertura sia la conseguenza di cause imputabili al datore di lavoro;• € 578,43 per ritardato invio dei prospetti ed € 28,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
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