Rispondendo a un interpello della Provincia di Udine (prot. n. 3149 del 22-12-2005) il Ministero del lavoro ha chiarito che le commissioni di conciliazione istituite presso le province ai sensi dell’articolo 76 comma 1 lettera b) del Dlgs 276/2003 devono necessariamente comprendere due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.Qualora tali organizzazioni rifiutino di designare i propri rappresentanti la commissione non può essere costituita validamente.Non è neanche possibile chiedere la designazione ad altre organizzazioni sindacali in quanto la regola della rappresentatività è espressamente prevista dalla legge.Anche se non è detto esplicitamente questa interpretazione dovrebbe riguardare anche la certificazione dei regolamenti interni prevista dall’articolo 83 del Dlgs 276.Ricordiamo che, invece, le commissioni presso le Dpl non prevedono la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
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