circolare 118.2005

Il Ministero del lavoro ritiene inapplicabili alle assunzioni con contratto di lavoro intermittente le agevolazioni previste dalla legge 407/1990 in caso di assunzione di disoccupati di lunga durata (almeno 24 mesi) o beneficiari della cigs per un analogo periodo.Il diniego è motivato dal fatto che l’agevolazione spetta soltanto nei casi in cui è espressamente richiamata, cosa che non è avvenuta nel caso in oggetto. La legge 407, infatti, prevede soltanto il caso dell’assunzione a tempo indeterminato. Il decreto 276 in caso di assunzione con contratto intermittente (a differenza di altri tipi di contratto quali la somministrazione, l’apprendistato e l’inserimento) non prevede l’applicazione di agevolazioni.La stessa nota ministeriale ha anche chiarito che durante il periodo di fruizione dell’indennità di disponibilità i lavoratori non hanno diritto a percepire l’indennità di disoccupazione.

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