In risposta a un interpello della CNA, il Ministero del lavoro con nota del 22-12-2005 (prot. 3144) ha chiarito i seguenti aspetti in merito alle certificazioni di regolarità contributiva e al DURC.• Tutte le imprese che eseguono lavori in edilizia (privati o pubblici) sono soggette all’obbligo di richiesta della certificazione di regolarità contributiva. Per le imprese edili con dipendenti è rilasciato un documento unico (Durc) da parte delle casse edili. In caso di appalti pubblici non edili è rilasciato un Durc da parte di Inps e Inail. Negli altri casi i documenti di regolarità sono rilasciati autonomamente dai due istituti.• Tale obbligo non riguarda i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti (ovviamente l’obbligo riguarda le cooperative di lavoro con soci con contratto di tipo subordinato).• L’obbligo di dimostrare la regolarità contributiva spetta a tutte le imprese che eseguono lavori edili (ad esempio idraulici, elettricisti ecc.) a prescindere dal settore di appartenenza.• In base alla circolare comune tra Inps, Inail e Casse edili la validità del Durc è di 30 giorni dalla data di rilascia
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