Il comma 412 dell’unico articolo che compone la Finanziaria 2006 (modalità identica a quella dello scorso anno che certamente non semplifica la lettura del provvedimento) ha introdotto un significativo elemento di novità in materia di credito d’imposta per nuove assunzioni, introdotto nell’attuale veste dalla legge 289/2002. Si tratta, dunque, delle istanze che hanno per oggetto i crediti d’imposta stabiliti dalla Legge Finanziaria 2003 nelle seguenti misure: – 100,00 euro nella generalità dei casi, più– 50,00 euro se il nuovo assunto ha un’età superiore a 45 anni, più– 300,00 euro se l’assunzione avviene negli ambiti territoriali previsti dall’articolo 7, comma 10, della Legge n. 388/2000 (Aree dell’Obiettivo 1 del Regolamento CE n. 1260/99, regioni Abruzzo e Molise, ecc.). Credito d’imposta utilizzabile solo previa autorizzazione preventiva da parte dell’Agenzia delle Entrate rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento di istanza dell’impresa- tramite il modello ICO-.Proprio al fine di rendere più efficiente l’utilizzo del credito, che veniva di fatto “impegnato” fino alla scadenza del 31.12.2006 con la presentazione di istanze preventive, a cui facevano seguito le assunzioni senza alcun vincolo temporale, all’art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stata apportata la seguente modifica.Dal 1° gennaio, qualora il datore di lavoro presenti l’istanza di accesso alle agevolazioni prima di avere effettuato le assunzioni, le stesse dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell’accoglimento dell’istanza.Una volta effettuata l’assunzione nei termini previsti, il datore deve provvedere a completare l’istanza, a pena di decadenza, con la comunicazione dei dati identificativi del lavoratore, entro i successivi trenta giorni.Lo stesso comma ha anche previsto che le risorse rese disponibili da rinunce o da revoche di contributi sono utilizzate per accogliere le richieste non accolte per insufficienza di disponibilità secondo l’ordine cronologico di presentazione.
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