In anticipo rispetto al solito è stata prevista, ad opera dell’articolo 8 comma 3bis della Legge 248/2005, la proroga al 31-12-2006 dei trattamenti di cigs e mobilità per i seguenti settori di attività:• le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti• le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti• le imprese di vigilanza (in questo caso ai sensi delle norme generali i contributi sono dovuti se la forza occupazionale è superiore a 15 dipendenti nel semestre precedente, computando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro)Le aziende interessate dovranno quindi continuare a versare anche l’anno 2006 le contribuzioni relative alla Cigs (0,90% di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,30% a carico del lavoratore) e alla mobilità (0,30% a carico impresa).
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