Il sito della DPL di Modena riporta i contenuti della nota n. 2768/2.2 del 25 ottobre 2005, del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno.La comunicazione ministeriale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla stipula del contratto di soggiorno e al rilascio del permesso di soggiorno.Il contratto di soggiorno per stranieri in possesso di carta di soggiorno o di titolo di soggiorno rilasciato per altro motivo che abilita all’attività lavorativa non deve essere stipulato immediatamente. Esso “dovrà essere stipulato solo al momento dell’eventuale conversione del titolo posseduto in permesso di soggiorno per lavoro subordinato”.Il chiarimento è importante per le cooperative di lavoro in quanto fino a pochi anni fa per i soci-lavoratori di tali cooperative era richiesto il permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Per tali lavoratori non deve quindi essere sottoscritto il contratto di soggiorno in caso di richiesto di rinnovo del permesso di soggiorno.La nota ribadisce, purtroppo senza ulteriori chiarimenti, le comunicazioni di variazione, da inviare entro 5 giorni allo Sportello, riguardano:• la data di inizio e di cessazione del rapporto • il trasferimento del lavoratore e la relativa decorrenza;I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari ai quali è consentito lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo hanno diritto a chiedere il ricongiungimento familiare (se in possesso di un alloggio adeguato e di un reddito come previsto dall’articolo 29 TU n. 286/19989) allo stesso modo di coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo.La DPL precisa che il ricongiungimento familiare di stranieri già in Italia (articolo 30, comma 1, punto c) del TU n. 286/1998), trattandosi di conversione di un titolo di soggiorno già posseduto, resta di competenza della Questura.L’ultimo punto della nota riguarda l’idoneità dell’alloggio. Viene precisato che il certificato attestante che l’alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica• è necessario sia per la stipula del contratto di soggiorno che per la richiesta di ricongiungimento familiare;• va chiesto all’Ufficio Tecnico del Comune. In via alternativa, può essere utilizzato il certificato di idoneità igienico – sanitaria richiesto all’ASL competente.Fino all’entrata in vigore del decreto flussi per l’anno 2006, per gli sportivi autorizzati dal CONI a svolgere la propria attività sulla base delle quote previste per il 2005, resta in vigore la vecchia disciplina, sia per la richiesta dei visti che per il rilascio dei permessi di soggiorno.
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