circolare 75.2005

La circolare INAIL n. 36 del 13-7-2005 istituisce un nuovo modulo di denuncia in caso di lavori a carattere temporaneo.Il Modulo di denuncia di nuovo lavoro temporaneo, reperibile sul sito dell’Istituto nella sezione “modulistica”, a decorrere dal 13-7-2005 sostituisce il precedente modulo 66-DL.Il nuovo modulo di denuncia introduce alcune semplificazioni senza apportare modifiche sostanziali al modulo 66-D.L. Il nuovo modulo deve essere utilizzato in caso di temporaneità dei nuovi lavori e di riconducibilità dei lavori stessi ad una voce di rischio già presente nell’ambito della PAT attiva presso la Sede INAIL nella cui circoscrizione il Datore di lavoro ha la sua sede legale (nel seguito, “Sede accentrante”). Ai fini tariffari, sono lavori a carattere temporaneo i lavori che abbiano un termine finale certo – determinato o determinabile – anche se di lunga durata (es. contratto d’appalto per la costruzione di una diga con fine lavori a dieci anni dall’inizio).In proposito, si segnala che la casistica più frequente è quella dei lavori edili ed affini espressamente menzionati nel vecchio modulo 66-DL. Tuttavia, rientrano in questo ambito applicativo anche gli altri lavori aventi durata temporanea, quali, ad esempio, quelli derivanti dalla gestione temporanea (in appalto) di un servizio di mensa scolastica o di un servizio di pulizia di un edificio, privato o pubblico. Il nuovo modello non è utilizzabile quando si tratta di inizio: • di nuovi lavori stabili che devono essere denunciati con la modulistica ordinaria (denuncia di variazione) e sono soggetti alle ordinarie modalità di gestione.• di nuovi lavori a carattere temporaneo non riconducibili a voci di tariffa già attive nell’ambito della PAT della “Sede accentrante”.In questo caso devono essere denunciati con la modulistica ordinaria (denuncia di variazione), ma devono essere gestiti con le modalità previste dalle disposizioni in tema di lavori temporanei (riconduzione nell’ambito della PAT attiva presso la “Sede accentrante”).L’INAIL precisa che “in questi casi .. l’impossibilità di utilizzare il modulo di denuncia di nuovo lavoro temporaneo deriva esclusivamente dall’esigenza di acquisire tutte le informazioni e notizie necessarie per la corretta valutazione del nuovo rischio (informazioni e notizie presenti solo in parte nel modulo di denuncia di nuovo lavoro temporaneo).Una volta acquisita la relativa denuncia di variazione, il nuovo rischio temporaneo dovrà essere però gestito con le summenzionate modalità, e cioè riconducendolo nell’ambito della PAT attiva presso la “Sede accentrante”. Ad integrazione delle istruzioni impartite con Circolare n. 9/2002, l’Istituto dispone “che nella parte descrittiva delle lavorazioni sia messa in rilievo la natura temporanea del nuovo lavoro, apponendovi – prima della descrizione delle lavorazioni, che è comunque dovuta – la dicitura “LAVORO TEMPORANEO” o altra equivalente”.In caso di utilizzo del modulo di denuncia di nuovo lavoro temporaneo in luogo della modulistica ordinaria, la Sede INAIL inviterà il Datore di lavoro a presentare la denuncia sulla modulistica ordinaria, assegnandogli un congruo termine, comunque non inferiore a 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la nuova denuncia sia presentata o spedita nel termine assegnato, sarà considerata quale data di presentazione o spedizione quella della precedente denuncia.

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