La circolare del Ministero del lavoro n. 28 del 24-6-2005 affronta il tema del distacco di personale in particolare per evitare l’utilizzo della cassa integrazione. La circolare torna sull’argomento già affrontato nei suoi elementi generali dalla circolare ministeriale n. 3/2004 emanata poco dopo l’entrata in vigore del DLGS 276/2003 (Cfr. circolare UNICAF n. 5/2004). Nel richiamare i presupposti di legittimità del distacco, la circolare mette in evidenza che deve sussistere un interesse in capo al datore di lavoro distaccante.Questo elemento, richiamato dall’articolo 30 del DLGS 276, era già stato puntualizzato dalla giurisprudenza (l’interesse deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente per tutto il periodo in cui il distacco è disposto). Questo interesse non può mai essere soltanto il corrispettivo (si tratterebbe di somministrazione di lavoro).Per il Ministero inoltre non si può parlare di interesse del datore di lavoro al distacco per il solo fatto che esso viene disposto tra imprese appartenenti al medesimo gruppo (si tratta soltanto di un presupposto di fatto).Il distacco di manodopera intra-gruppo non dovrebbe, in ogni caso, incidere sulla autonomia di gestione delle singole imprese onde evitare che il gruppo appaia una frammentazione artificiosa (e quindi fraudolenta) di un unico soggetto giuridico La seconda parte della circolare affronta il tema del distacco quale alternativa a una procedura di cassa integrazione per contrazione di attività produttiva.Dopo alcune considerazione poco incoraggianti, il Ministero giunge comunque a una soluzione positiva basata sull’interesse del datore di lavoro distaccante.Col distacco sarebbe preservata la forza lavoro che, in caso di sospensione dell’attività protratta nel tempo, potrebbe disperdersi o ricevere danni in termini di professionalità.Qualora si presentasse la necessità di attivare l’istituto del distacco per sospensione dall’attività produttiva, sarà quindi opportuno mettere in evidenza questo aspetto e non una più generica, seppur importante e legittima, tutela dei lavoratori. Un tipo di distacco che risponde a quest’ultima necessità è previsto dall’articolo 8 legge n. 236/1993, che però prevede una normativa speciale. Si tratta di un caso particolare in quanto è previsto che accordi collettivi regolamentino il distacco di personale per evitare il ricorso a procedure di licenziamento collettivo. In qualche modo il filtro dato dal controllo sindacale sulla operazione supera la mancanza di un autonomo interesse del distaccante, o di un interesse legato al semplice abbattimento dei costi della manodopera.
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