circolare 65.2005

A quasi due anni dalla Riforma Biagi l’INAIL fornisce le prime istruzioni operative (Nota del 10/06/2005). L’Istituto precisa che saranno emanate a breve specifiche circolari.Sintetizziamo di seguito le questioni affrontate nella nota in oggetto con riferimento ai soli aspetti operativi e non alle questioni di tipo generale, già ampiamente trattate in passato. Somministrazione di lavoroIl primo argomento trattato riguarda la somministrazione. Si tratta di una questione che non ha un impatto notevole sugli utilizzatori in quanto gli adempimenti amministrativi sono a carico dell’impresa somministratrice. Ricordiamo che in caso di inadempienza, l’obbligo di effettuare i versamenti dovuti spetta all’utilizzatore, in applicazione del principio in base al quale per i contributi, come per i premi, permane la responsabilità solidale anche in capo a quest’ultimo soggetto.La determinazione del premio viene effettuata in relazione al tasso medio o medio ponderato stabilito per l’attività svolta dall’impresa utilizzatrice nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei (è quindi necessario un raccordo tra le due imprese). L’ammontare del premio viene, invece, determinato in base alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore, qualora tale lavorazione non sia già stata assicurata presso l’impresa utilizzatrice. In quest’ultimo caso, occorre procedere ad una specifica ed autonoma classificazione tariffaria in base alla lavorazione di fatto svolta dal lavoratore temporaneo, non potendo fare riferimento ad una posizione assicurativa già in essere presso l’azienda utilizzatrice.Nel periodo durante il quale il lavoratore è a disposizione dell’impresa somministratrice, il premio viene calcolato in base al tasso applicato agli impiegati dell’impresa somministratrice medesima.Quanto alla base imponibile su cui calcolare il premio, quest’ultima è costituita dall’effettiva retribuzione e, con riferimento al contratto di somministrazione a tempo indeterminato, essa comprende, oltre alla retribuzione percepita dal lavoratore, anche l’indennità di disponibilità. La misura di questa indennità è fissata dal contratto collettivo applicabile al somministratore, nel rispetto del limite minimo fissato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pari, attualmente, ad euro 350,00 mensili.La quota oraria è pari ad 1/173° di tale importo, vale a dire euro 2,023. Il valore è soggetto a rivalutazione biennale con decreto ministeriale tenendo conto delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. AppaltoSu questo argomento segnaliamo soltanto, ma si tratta di questione nota, che il committente è tenuto solidalmente con l’appaltatore, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed a versare i contributi previdenziali dovuti, entro un anno dalla cessazione dell’appalto. DistaccoCome chiaramente affermato dal decreto i premi Inail rimangono a carico del datore di lavoro distaccante, ma sono calcolati sulla base dei premi e della tariffa che sono applicati al distaccatario. Il distaccante, quindi, è tenuto a calcolare il premio dovuto per il personale distaccato, applicando la corrispondente voce di tariffa rientrante nella Gestione tariffaria in cui è inquadrata l’impresa distaccataria, coerentemente con le vigenti istruzioni ministeriali.Quanto alla classificazione tariffaria, in particolare, è necessario procedere, caso per caso, nel modo seguente:- Se la lavorazione da porre in essere presso l’impresa distaccataria coincide con quella svolta presso il distaccante, l’assicurazione è attuata mediante inserimento del lavoratore distaccato nell’originaria polizza presente nella Posizione Assicurativa Territoriale del datore di lavoro distaccante.- Se tale lavorazione è, invece, diversa da quella svolta presso il datore di lavoro distaccante, il lavoratore distaccato deve essere inserito in un’ulteriore “polizza” nell’ambito della Posizione Assicurativa Territoriale già accesa dal datore di lavoro distaccante.- Se, poi, il lavoratore distaccato, oltre ad operare presso l’impresa distaccataria, continua ad esercitare lavorazioni diverse presso il datore di lavoro distaccante, si ripartiscono proporzionalmente le retribuzioni erogate fra le diverse polizze della Posizione Assicurativa Territoriale del datore di lavoro distaccante e cioè, in base all’incidenza delle singole lavorazioni sul complesso dell’attività lavorativa esercitata. Lavoro intermittenteL’obbligo assicurativo per il personale assunto con contratto di lavoro intermittente verrà assolto secondo le consuete forme previste dalle disposizioni vigenti, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.Quanto al premio dovuto per i lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo, esso verrà calcolato tenendo conto sia della retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate, sia di quanto corrisposto a titolo di indennità di disponibilità tra una chiamata e l’altra.In questo senso, l’indennità deve essere considerata quale parte integrante della retribuzione utile ai fini della determinazione del premio, in quanto essa rientra nell’ambito di quelle “somme o valori percepiti” in relazione al rapporto di lavoro subordinato previste dall’art. 51 del TUIR..Stranamente, era forse l’unico aspetto che interessava, la circolare non richiama l’articolo 36 comma 2 del DLGS 276 (i contributi sono versati sull’effettivo ammontare senza il rispetto del minimale di legge). Lavoro ripartitoVista l’assimilazione di questo tipo di contratto al part-time la nota precisa che per la determinazione della base imponibile utile per il calcolo dei premi si terrà conto della retribuzione convenzionale oraria moltiplicata per la totalità delle ore effettivamente prestate nel periodo assicurativo dai contitolari del contratto di lavoro. Contratto di inserimentoGli sgravi contributivi già previsti per i CFL sono estesi ai contratti di inserimento (con l’esclusione di quelli stipulati con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni).Dal punto di vista operativo i datori di lavoro utilizzeranno le procedure già note per i CFL sia per quanto riguarda la misura degli incentivi economici, sia per ciò che attiene alla gestione del rapporto assicurativo. In sede di autoliquidazione, pertanto, i datori di lavoro, nel presentare la dichiarazione delle retribuzioni (Mod. 1031), sono tenuti ad indicare le retribuzioni riferite ai soggetti assunti con contratto di inserimento-reinserimento nei campi relativi ai contratti di formazione e lavoro, utilizzando l’apposito codice. Denuncia istantaneaL’ultima parte della nota riguarda la denuncia istantanea prevista dall’articolo 14, comma 2, del DLGS n. 38/2000. L’Istituto, mentre ribadisce che non sono stati modificati i termini e le modalità della denuncia, precisa che “La denuncia istantanea riguarda, in particolare … anche i soci che instaurano rapporti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione a progetto con la propria cooperativa”.Su questo adempimento si sono riscontrati comportamenti molto diversi. Alcuni datori di lavoro avevano adempiuto fin dall’inizio, altri no. Una nota della Direzione centrale rischi del 5-6-2000 aveva chiarito che l’obbligo di denuncia istantanea era stato annullato per collaboratori familiari, partecipanti all’impresa familiare, soci, associati in partecipazione.La nota non fa riferimento a precedenti diverse interpretazioni, ma il fatto che faccia la precisazione lascia supporre che un cambiamento si sia verificato.Per evitare contenziosi con l’Inail è quindi opportuno adeguarsi alle nuove disposizioni.

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