Con la circolare n. 31/E del 6-6-2005 l’Agenzia delle entrate ritorna sulla riforma fiscale contenuta nella Finanziaria 2005 fornendo una interpretazione favorevole ai contribuenti.La legge 311/2005 ha sancito il passaggio dal sistema delle detrazioni a quello delle deduzioni fiscali anche per quanto riguarda gli oneri di famiglia. Avevamo affrontato la questione già con circolare n. 2/2005. In quella sede avevamo espresso il parere che anche la nuova deduzione per oneri di famiglia, come già quella per assicurare la progressività, non dovesse abbassare l’imponibile ai fini della determinazione delle addizionali comunali e regionali. L’Agenzia ha precisato che la legge finanziaria per il 2005 non contiene disposizioni specifiche al riguardo per quanto riguarda l’incidenza sulle addizionali (a differenza di quanto previsto dalla legge n. 289/2002 che stabiliva espressamente che la deduzione per garantire la progressività dell’imposta non rileva ai fini delle addizionali).In assenza di una previsione analoga l’Agenzia ritiene che la nuova deduzione per oneri di famiglia comporti la riduzione della base imponibile non solo dell’IRPEF ma anche delle addizionali regionali e comunali.La circolare precisa infine che sono comunque applicabili le previsioni (articolo 50 DLGS n. 446/1997 e articolo 1 DLGS n. 360/1998) secondo le quali le addizionali sono dovute solo se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute.Pertanto, qualora per lo stesso anno non risulti dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, anche per effetto della nuova deduzione per oneri di famiglia, non saranno dovute neanche le relative addizionali comunali e regionali. Se invece la deduzione per oneri di famiglia determina solo l’emergere di un minor debito d’imposta, le addizionali sono dovute e la relativa base imponibile deve essere calcolata al netto della predetta deduzione. I sostituti d’imposta ovviamente dovranno tener conto della nuova interpretazione al momento dell’effettuazione del conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto.Per i rapporti già cessati potrebbe essere stata trattenuta un’addizionale superiore a quella dovuta.E’ probabile che anche in sede di compilazione dei CUD si debba tener conto delle nuove disposizioni.
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