circolare 59.2005

Col messaggio n. 20856 del 31-5-2005, l’INPS ritorna sulla possibilità di utilizzo del bonus pensione per i lavoratori che avevano rinunciato all’accredito dei contributi pensionistici ai sensi della Legge 388/2000.Ne diamo conto pur trattandosi di una questione poco rilevante per le scarse adesioni a questa opzione (che consisteva nella rinuncia all’accredito di contributi e nel conseguente posticipo all’accesso al pensionamento di anzianità).L’Istituto interviene sulla possibilità di usufruire del bonus di cui alla Legge 243/2004 da parte di questi lavoratori, alla scadenza del contratto a tempo determinato della legge 388/2000, distinguendo due situazioni: Lavoratori che cessano, anche temporaneamente, l’attività lavorativa.Per l’INPS la risposta è negativa. In quanto dal 1° giorno del mese successivo al momento della cessazione dell’attività lavorativa decorre la pensione di anzianità.L’eventuale successiva ripresa di un’attività lavorativa comporta il ripristino dell’obbligo contributivo sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro.La contribuzione versata dopo la scadenza del contratto a tempo determinato darà luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione.L’importo della pensione da liquidare sarà in ogni caso pari a quello che sarebbe spettato al lavoratore alla decorrenza del primo contratto stipulato ai sensi legge n. 388/2000. Lavoratori che proseguono, senza interruzione, il rapporto di lavoro.In questo caso la pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, previa cessazione dell’attività lavorativa. E’ quindi possibile il successivo esercizio dell’opzione al “bonus” a condizione che la prosecuzione del rapporto di lavoro con lo stesso o altro datore di lavoro, alla scadenza del contratto a tempo determinato o dell’ultimo contratto a termine, avvenga senza soluzione di continuità. La prosecuzione dell’attività comporta il ripristino dell’obbligo contributivo sia per il lavoratore che per il datore di lavoro fino alla decorrenza della pensione, ovvero all’eventuale opzione per il “bonus”.L’importo della pensione da liquidare sarà pari a quello che sarebbe spettato al lavoratore alla decorrenza del primo contratto a tempo determinato stipulato.La contribuzione versata successivamente alla scadenza del contratto a tempo determinato darà origine ad una quota di pensione, che diventerà parte integrante della pensione maturata.

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