Con messaggio n. 20399 del 27-5-2005 l’INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito alle agevolazioni spettanti alle imprese ai sensi della Legge 407/1990. L’articolo 8, comma 9 della legge citata prevede la concessione di sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati, ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento di CIGS, da almeno 24 mesi.Oltre a questa condizione, i datori di lavoro non devono procedere alle assunzioni per sostituzione di lavoratori per qualsiasi causa licenziati o sospesi (non sono compresi quelli che si dimettono e quelli assunti a termine, i cui contratti si risolvono alla prevista scadenza).Per definire l’arco temporale di tali sostituzioni, in assenza di previsione legislativa, il Ministero del lavoro aveva preso a riferimento il periodo dei 12 mesi precedenti all’assunzione. Il termine trovava fondamento nell’articolo 15, comma 6 della legge n. 264/1949 (diritto di precedenza nella riassunzione da parte del lavoratore licenziato per riduzione di personale). L’INPS, anche a seguito di un orientamento ministeriale recentemente espresso, ha preso atto della riduzione a 6 mesi del termine di cui alla Legge 264 (per effetto dell’articolo 6, comma 4 del DLGS n. 297/2002) .Per l’INPS quindi è possibile ammettere alle agevolazioni contributive previste dalla Legge 407 i datori di lavoro che procedono all’assunzioni di personale trascorsi 6 mesi dalla cessazione dei precedenti rapporti di lavoro, ovviamente nel rispetto delle altre condizioni. Nella parte finale del messaggio l’Istituto ricorda che l’assunzione deve essere a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) sin dall’origine (non spettano le agevolazioni in caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato come invece accade per effetto della Legge 223/1991).
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