circolare 45.2005

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 52 del 2 maggio 2005, unitamente ad un chiarimento in merito alla spettanza del bonus assunzione in caso di assunzione di lavoratori a domicilio, fornisce una importante precisazione sul momento in cui effettuare la verifica del requisito anagrafico, nel caso di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.Nel rammentare la circolare n. 5 del 26 gennaio 2001, con cui ha riconosciuto la spettanza dell’agevolazione nell’ipotesi di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, l’Agenzia precisa che i requisiti di cui al comma 5 dell’articolo 7 della Legge 388/2000 – introduttiva del credito d’imposta – ( il requisito di cui alla lettera a), eta’ non inferiore ai 25 anni e di cui alla lettera b), non aver svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi) debbano sussistere al momento della trasformazione del contratto da tempo determinato a contratto a tempo indeterminato. L’Agenzia ritiene tale soluzione necessaria per evitare che siano ingiustamente penalizzati i datori di lavoro che intendono convertire il contratto dei propri apprendisti o lavoratori a tempo determinato, rispetto a quelli che assumono ex novo a tempo indeterminato lavoratori che, nei 24 mesi precedenti, abbiano intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato o di apprendistato con altri datori di lavoro.

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