Alcuni contratti collettivi hanno stabilito l’orario minimo (in genere settimanale, mensile, annuale) dei contratti a tempo parziale. A volte però i contratti individuali prevedono una durata inferiore a quella minima. Alcuni operatori si erano posti il problema se, in questi casi, la retribuzione imponibile dovesse essere comunque calcolata in base alla durata minima.Il messaggio Inps n. 5143 del 14-2-2005 ha chiarito la questione precisando che i contributi previdenziali ed assistenziali devono essere calcolati, con riferimento alla fattispecie in oggetto, tenendo conto dell’orario pattuito tra le parti nel contratto di lavoro a tempo parziale, anche se inferiore a quello minimo definito dal CCNL di riferimento. L’Istituto giunge a questa conclusione in quanto, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del DLGS n. 61/2000, l’orario di lavoro è fissato dal contratto individuale e, affinché possa dirsi sussistente tale tipologia di rapporto di lavoro, è sufficiente che l’orario pattuito risulti comunque inferiore a quello pieno.D’altra parte l’articolo 9 del DLGS n. 61/2000 dispone che la retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale (per l’istituto in genere sono 6) il minimale giornaliero di cui all’articolo 7 del DL. n. 463/1983, convertito in legge 638/1983, (per il 2005 pari a € 39,94) e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore ad orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.Il messaggio conclude affermando che, nel procedimento così individuato, non è previsto un numero minimo di ore di lavoro sul quale la contribuzione in questione dovrebbe essere versata.
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