circolare 29.2005

L’INPS, con la circolare n.30 del 16/02/2005, modifica quanto previsto con la circolare n.57 del 29/03/2004 e di recente con circolare n.8 del 27/01/2005 poi riepilogato nella circolare n.18 del 01/02/2005, relativamente alle aliquote contributive da applicare agli associati in partecipazione. L’Istituto evidenzia che a seguito della nuova impostazione prevista dalla Finanziaria 2005 la contribuzione degli associati in partecipazione è stata fatta confluire all’interno della Gestione Separata INPS di cui alla Legge n.335/95. Sulla base di questo elemento di novità l’Istituto ribadisce che per gli associati in partecipazione apportatori di lavoro la contribuzione IVS è sempre dovuta nella misura massima prevista per la Gestione Separata, anche se siano soggetti pensionati o iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria, con una ripartizione che prevede il 55% a carico dell’associante ed il 45% a carico dell’associato; per gli associati che non siano pensionati od iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie, l’Istituto prevede inoltre che sia dovuto il contributo dello 0,50% di cui all’art.59 della Legge n.449/97.L’Istituto rileva infatti,che a seguito dell’ingresso all’interno della Gestione Separata, sia dovuta anche a questa tipologia di lavoratori l’erogazione dell’indennità di maternità, dell’assegno per il nucleo familiare e del trattamento economico di malattia in caso di ricovero ospedaliero, previsto per gli altri iscritti alla Gestione. A tale nuova impostazione l’INPS è giunta dopo avere acquisito il parere del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Finanze. Le aliquote contributive per il 2005 risultano essere quindi le seguenti: Associati in partecipazione fino a € 38.641 17,50%Pensionati o iscritti ad altraForma pensionistica obbligatoria da € 38.641 a € 84.049 18,50% Associati in partecipazione fino a € 38.641 18,00%Non soggetti ad altra Copertura previdenziale da € 38.641 a € 84.049 19,00% Il versamento dei contributi dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso con il modello F24 utilizzando le causali CXX (senza 0,50%) o C10 (con 0,50%); per i contributi relativi ai pagamenti avvenuti nel mese di gennaio, il versamento potrà essere effettuato entro il 16 marzo 2005 indicando come periodo di riferimento “01 2005”.L’Istituto si riserva invece di fornire ulteriori comunicazioni in ordine alle modalità di denuncia e di versamento dei contributi relativi all’anno 2004.

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