circolare 25.2005

L’Inps, con messaggio n. 4687 del 9.2.2005, fornisce alcuni importanti chiarimenti relativi all’esercizio del diritto al prolungamento dell’attività lavorativa e al relativo “bonus”, alcuni dei quali riferiti a realtà specifiche come le Ferrovie dello Stato, o la Cassa depositi e prestiti.Innanzi tutto viene precisato che l’esercizio dell’opzione è irrevocabile, mancando nel testo del provvedimento legislativo un riferimento a tale possibilità; pertanto al “lavoratore che abbia optato per la rinuncia al versamento dei contributi Ivs all’Inps non è consentito ripristinare il versamento dei contributi stessi fino alla data di cessazione del diritto al bonus”, e cioè non oltre il 31.12.2007.In merito all’abrogazione dell’art. 75 della L. 388/2000 (che aveva introdotto, con scarsi risultati ad onor del vero, la possibilità per i lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità di posticipare l’accesso al pensionamento per un periodo di due anni, rinunciando all’accredito contributivo Ivs dei lavoratori dipendenti), l’istituto precisa, modificando le iniziali indicazioni fornite dallo stesso con circolare n. 149/2004, che i lavoratori che hanno stipulato contratti ai sensi del predetto articolo, possono accedere al superbonus anche prima della scadenza pattuita, procedendo alla rescissione del contratto e rioccupandosi, senza soluzione di continuità, con lo stesso o con altro datore di lavoro.L’Inps, in modo corretto, puntualizza che il lavoratore con accesso al superbonus, nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro con l’impresa e svolga successivamente attività con altra, deve presentare una nuova richiesta, al fine di permettere l’invio del modello LC8 indirizzato al nuovo datore di lavoro.Per quanto riguarda il caso particolare del lavoratore che esercita l’opzione alla rinuncia all’accredito contributivo per avere il superbonus prima di aver perfezionato il diritto all’indennità sostitutiva di preavviso –ovviamente il caso è quello di un lavoratore che rescinda poi il rapporto di lavoro, l’Inps precisa che il bonus avrà ad oggetto anche la contribuzione relativa alla medesima indennità; in caso di successiva rioccupazione, il bonus si estenderà automaticamente alla contribuzione dovuta per il nuovo rapporto di lavoro.Infine l’Istituto ricorda che a seguito della conversione in legge del D.L 249 del 5.10.2004, i lavoratori dipendenti da aziende che sono state ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria non possono accedere all’esercizio del “superbonus” dopo l’ammissione stessa, mentre saranno ritenute valide, in presenza dei requisiti, le domande presentate entro l’entrata in vigore della legge di conversione stessa, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4.12.2004.Le aziende che hanno in corso di esame domande di cigs, oppure già ammesse, dovranno, all’atto della ricezione di domande di superbonus, inviare all’Inps una dichiarazione dalla quale risulti la situazione aziendale in relazione alla stessa.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *