circolare 1.2005

La Finanziaria 2005 (legge 30-12-2004 n. 311 pubblicata sul supplemento ordinario n. 192 alla GU del 31-12-2003), è composta di un solo articolo e da 572 commi! Le novità per il settore lavoro sono un certo numero e di “peso” (basti pensare alla riforma della tassazione). Di seguito segnaliamo i principali argomenti nell’ordine proposto dal provvedimento con un breve commento Le segnaliamo. Un’analisi più approfondita avverrà nelle prossime settimane anche alla luce dei chiarimenti che necessariamente dovranno pervenire dai ministeri competenti. Addizionali comunali (comma 51)Dopo alcuni anni di blocco i comuni potranno aumentare l’addizionale IRE (al massimo dello 0,1%) nel periodo 2005-2007. Questa facoltà è riservata –almeno questa è l’interpretazione che consente di dare una lettura coerente al disposto dei commi 51 e 61- agli enti che non si sono avvalsi, negli anni precedenti, di tale possibilità, in quanto non hanno ancora istituito tale prelievo aggiuntivo.Dopo alcuni anni di relativa tranquillità, gli uffici paghe dovranno quindi attrezzarsi per conoscere le modifiche apportate dai comuni. Indennità di disoccupazione (comma 147)I trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrente dall’1-1-2006 saranno soggetti al tetto già in vigore per gli altri tipi di prestazione analoghe, per l’integrazione salariale e la mobilità.La norma non ha un impatto immediato sulle imprese che non hanno adempimenti o oneri. E’ comunque opportuno avere presente la questione in quanto interessa in particolare gli OTD del settore agricolo che avranno una sensibile penalizzazione nelle prestazioni di disoccupazione.Da una prima lettura sembra che le decurtazioni saranno attuate dal 2006 con riferimenti ai periodi di disoccupazione del 2005. Trasmissione dei certificati di malattia (comma 149)Dall’1-6-2005 i medici dovranno trasmettere in via telematica direttamente all’INPS i certificati di malattia.Rimane l’obbligo per il dipendente di invio del certificato al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio. Il comma prevede la possibilità che il DL richieda direttamente all’INPS il certificato.Gli aspetti operativi saranno comunque definiti successivamente. Fondi interprofessionali (comma 151)Sono stati modificati i termini di adesione ai fondi. Le istanze inviate entro il 31 ottobre avranno valore dal 1° gennaio successivo (fino ad oggi il termine era quello del 30 giugno).Il comma prevede inoltre nuovi meccanismi di comunicazione delle adesioni da parte dell’INPS e di ripartizione dei fondi. Ammortizzatori sociali (commi 155 e 162)Il Ministero del lavoro potrà prorogare fino al 31-12-2005 trattamenti di Cigs, mobilità e disoccupazione speciale che riguardano settori o aree di crisi.Il comma 162 prevede invece la possibilità di stipula fino al 31-12-2005 di contratti di solidarietà difensivi per le imprese artigiane e per quelle operanti in settori esclusi dalla Cigs (in precedenza il termine era il 31-12-2004).La legge invece non ha previsto la proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per riduzione di personale da parte di imprese non soggette alla contribuzione prevista dalla Legge 223/1991 (la precedente proroga è scaduta il 31-12-2004). Associati in partecipazione (commi 157-158)La Legge 326/2003 che aveva introdotto l’obbligo contributivo per questa categoria aveva previsto l’istituzione di una specifica gestione. Molto opportunamente la Legge ha previsto l’iscrizione degli associati in partecipazione alla gestione separata dei collaboratori e dei professionisti senza cassa. Contributi figurativi per distaccati politico-sindacali (commi 239 e 527)Entro il 31-3-2005 i lavoratori chiamati a ricoprire cariche elettive politiche o sindacali possono chiedere l’accredito dei contributi figurativi per i periodi fino al 31-12-2002 (in via ordinaria il termine per la richiesta è il 30 settembre dell’anno successivo a quello interessato).Il comma 527, oltre a riprendere i contenuti del 239, chiarisce che nella sanatoria per le domande di contribuzione figurativa di cui alla legge 326/2003 sono compresi anche i lavoratori che ricoprono cariche sindacali. Anche in questo caso i termini di presentazione delle domande sono fissati al 31 marzo 2005 per periodi di aspettativa ante 2003. Compensi a cori, bande e filodrammatiche (comma 253)Con la modifica della lettera m), comma 1, dell’articolo 67 Tuir, le indennità, i rimborsi forfettari e i premi erogati a direttori e collaboratori tecnici di cori, bande e filodrammatiche non concorro a formare il reddito per un importo non superiore a € 7.500,00 annui. Modifiche all’imposta sui redditi (IRE) (commi 349-353)Data la complessità della materia è prevista una specifica circolare. Sanzioni penali per omesse ritenute (comma 414)La Finanziaria 2005 ha ripristinato le sanzioni penali (reclusione da 6 mesi e 2 anni) per i sostituti d’imposta che omettono di versare, entro il termine per la presentazione del modello 770, le ritenute operate.La sanzione scatta se l’omissione è superiore a € 50.000 annui e se le imposta sono state certificate col modello CUD ai sostituiti.Alcuni commentatori hanno già fatto rilevare che la norma è discutibile in quanto prevede la punibilità per i sostituti che rilasciano la certificazione e non per quelli con non la rilasciano! Contributi per assistenza sanitaria (comma 505)Anche quest’anno la Finanziaria mantiene, per il solo anno 2005, a € 3615,20 il limite di non concorrenza al reddito dei contributi ai assistenza sanitaria previsto dall’articolo 51 del Tuir (il DLGS n. 41/2000 aveva stabilito una progressiva diminuzione di tale limite). La disposizione riguarda le somme versate dal datore di lavoro o dal lavoratore a fondi o casse aventi finalità esclusivamente di assistenza sanitaria. Assegno nucleo familiare (comma 559)Il comma previde che dall’1-1-2005 l’ANF sia erogato direttamente al coniuge del lavoratore avente diritto. Non è chiaro se si tratti di una facoltà dell’interessato o di una nuova modalità di pagamento. Nel secondo caso si prefigura un ulteriore onere per i datori di lavoro.La norma denota comunque una scarsa conoscenza dei meccanismi che regolano l’ANFLe modalità di attuazione della norma saranno comunque definite con apposito decreto.

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