Il Ministero del lavoro ha emanato nei mesi scorsi la propria circolare interpretativa a commento del DLGS 142/2004 in materia attività di vigilanza (circolare n. 24 del 24-6-2004 commentata dalla circolare UNICAAF n. 61/2004). Sulla stessa materia interviene ora l’Inps con la circolare n. 132 20-9-2004.Ci limitiamo in questa sede a segnalare le questioni specifiche relative all’attività dell’Istituto rinviando per quelle generali (funzioni di prevenzione e promozione, diritto di interpello, ricorsi) alla citata circolare ministeriale.• Il primo punto degno di nota riguarda la razionalizzazione dell’attività di vigilanza: in attesa dell’istituzione di una banca dati unica per tutti gli organismi di vigilanza, l’Inps sta predisponendo una particolare sezione del proprio archivio dove far confluire tutti i dati provenienti da DPL, Inail ecc.• In merito al potere diffida (articolo 13 del decreto) l’Istituto ha predisposto un elenco dei principali illeciti amministrativi che possono essere sanati. Tale elenco è reperibile in allegato alla circolare (in quanto in formato pdf) e si riferisce agli illeciti amministrativi di cui all’articolo 35 comma 7 della Legge 689/1981.• Sulla conciliazione monocratica, di esclusiva competenza delle DPL, l’Istituto ha fornito alcune precisazioni particolarmente interessanti. La legge e la circolare ministeriale hanno indicato chiaramente che sulle somme conciliate devono essere versati i contributi nel rispetto dei minimali di legge.L’Inps precisa ora che, al fine della quantificazione del dovuto e del conseguente accredito sulle posizioni individuali, le somme conciliate devono essere ripartite per i periodi di competenza e soprattutto che il momento di insorgenza dell’obbligo coincide con il termine indicato nel verbale di accordo per il pagamento delle somme dovute al lavoratore. Di conseguenza, il versamento dei contributi dovrà avvenire entro il 16° giorno del mese successivo al predetto termine (le modalità operative saranno comunicate in seguito).Perché l’iter della conciliazione sia completo è inoltre necessario che il datore di lavoro versi completamente i contributi in unica soluzione, o anche a rate.
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