L’INPS, con messaggio n. 33899 del 22/10/2004, ha riassunto il trattamento fiscale a cui devono essere sottoposti i fringe benefit erogati a titolari di pensione da parte di aziende o enti. Il regime fiscale applicabile alle erogazioni di beni e servizi è quello previsto dall’articolo 51 del TUIR secondo il quale il datore di lavoro, sostituto d’imposta, ha l’obbligo di assoggettare a trattamento fiscale gli importi extra stipendio corrisposti al lavoratore. Tale obbligo è esteso, come previsto dal Ministero delle Finanze con circolare n.326/97, anche all’ente pensionistico nel caso in cui al lavoratore titolare di pensione vengano corrisposti soltanto compensi in natura.In questo caso il datore di lavoro sarà tenuto a comunicare all’INPS (o altro ente pensionistico) l’importo del valore da assumere a tassazione unitamente al trattamento pensionistico, tale comunicazione dovrà avvenire utilizzando la modulistica cartacea o utilizzando la nuova procedura informatica attraverso un tracciato record scaricabile dal sito www.inps.it. Dell’esistenza del compenso in natura dovrà, inoltre, essere data menzione nel modello CUD, nell’ambito dello spazio riservato alle annotazioni. Vengono quindi riepilogati i trattamenti fiscali, per i lavoratori dipendenti o ad essi assimilati, a cui assoggettare i fringe benefit tenendo conto delle diverse tipologie di compenso erogato, che qui di seguito riproponiamo. Liberalità Non concorrono a formare reddito se di importo annuo superiore a € 258,23; oltre tale cifra saranno assoggettati ad imposta per l’intero importo.Ai fini del calcolo di tale limite non devono essere considerate le erogazioni liberali concesse in occasione di festività e ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti fino all’importo di € 258,23 per periodo d’imposta. Contributi per assistenza sanitaria (art.51, comma2, lettere b) e ss. del TUIR)Relativamente ai contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale è prevista una limitata esclusione dal reddito imponibile per (per gli anni 2003 e 2004 fino a euro 3.615,20). L’esclusione dalla base imponibile dell’importo del contributo comporta la non deducibilità e/o detraibilità delle spese mediche oggetto di rimborso. Nel caso in cui – per effetto del superamento dei predetti limiti – una quota del contributo sia soggetta ad imposta, le spese sanitarie oggetto di rimborso potranno essere proporzionalmente portate in deduzione o potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d’imposta. Tale circostanza dovrà essere oggetto di specifica annotazione sul modello CUD. Per l’anno 2004 l’importo comunicato è da assoggettare a tassazione se superiore ad euro 3.615,20 per la parte eccedente detto limite. Mense aziendali e prestazioni sostitutive (art.51, comma 2, lettera c) del TUIR) Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:• le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro;• le somministrazioni di vitto in mese organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;• le prestazioni sostitutive (ticket restaurant) fino all’importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (euro 5,29);• le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all’importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (euro 5,29). Rimborso spese di trasportoE’ irrilevante ai fini reddituali la prestazione di servizi di trasporto collettivo rivolto alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, anche nel caso in cui il servizio di trasporto non sia prestato direttamente dal datore di lavoro (art.51, comma 2, lettera d) del TUIR). Diversamente, concorrono interamente alla formazione del reddito:• le indennità sostitutive del servizio di trasporto e il rimborso di biglietti o di tessere di abbonamento per il trasporto;• la concessione di facilitazioni sui prezzi dei biglietti di viaggio o di trasporto offerte ai dipendenti, per se stessi e per i familiari. L’importo comunicato è da assoggettare a tassazione per intero. Utilizzo di opere e servizi e somme erogate per finalità educative e ricreative (art.51, comma 2, lettera f ) e f-bis) del TUIR) Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente l’utilizzo delle opere e dei servizi per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, offerto ai dipendenti e ai suoi familiari. Inoltre, non concorrono le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari. Stock options ( art. 51, comma 2, lettera g) e g-bis) del TUIR)La disciplina fiscale dell’assegnazione di azioni ai dipendenti è stata innovata a decorrere dal 1° gennaio 2000: • piani di azionariato rivolti alla generalità dei dipendenti (lettera g))Non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente il valore delle azioni offerte per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 4 milioni (euro 2.065,83), a condizione che le azioni non siano cedute per almeno tre anni; • piani di azionariato che hanno l’obiettivo di fidelizzare categorie di dipendenti o singoli dipendenti (lettera g-bis) Anche in questo caso sono previste specifiche condizioni di esenzione.Qualora non ricorrano i presupposti agevolativi, costituisce reddito di lavoro dipendente la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e il corrispettivo pagato. L’importo comunicato è da assoggettare a tassazione per intero. Premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza Le somme erogate a tale titolo sono interamente soggette a Irpef.In sede di tassazione dall’imposta lorda dovrà essere detratto un importo pari al 19 per cento del premio, in quanto trattasi di un onere detraibile previsto dall’art. 15 (ex 13 bis) del TUIR. Per il riconoscimento della detrazione d’imposta l’importo dell’onere preso a base per il calcolo non potrà essere superiore a lire 2.500.000 (euro 1.291,14).L’importo comunicato è da assoggettare a tassazione per intero. Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (art.51, comma4, lettera a) del TUIR) In caso di autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti è assoggettato a tassazione, quale compenso in natura, un ammontare pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate annualmente dall’ACI e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Prestito personale a tasso agevolato (art. 51, comma 4, lettera b) del TUIR)In caso di concessione di prestiti, è considerato reddito da lavoro dipendente “…il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato agli stessi”, fatte salve alcune specifiche esclusioni tassativamente previste dalla norma.. L’importo comunicato è da assoggettare a tassazione per intero. Fabbricati concessi in locazione, in uso o comodato (art. 51, comma 4, lett. c) del TUIR) Per i fabbricati concessi in locazione, in uso o comodato l’importo da far concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente si determina effettuando la differenza tra la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Qualora vi sia un obbligo di dimorare nell’alloggio stesso si assume a tassazione il 30% della predetta differenza.
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