L’Agenzia delle entrate con circolare n. 22 dell’8 giugno 2004, ritorna sull’argomento della spettanza delle detrazioni fiscali per familiari a carico di lavoratori extracomunitariL’agenzia delle entrate, con circolare n. 22 dell’8 giugno 2004, ritorna sull’argomento della spettanza delle detrazioni fiscali per familiari a carico di lavoratori extracomunitari.L’articolo 21, comma 6 bis del DL n. 269/2003, convertito in Legge n. 326/2003, indica le condizioni in base alle quali il contribuente extracomunitario può beneficiare del diritto alle detrazioni fiscali per figli a carico.In particolare, ai fini del diritto alla percezione delle detrazioni in oggetto, il genitore extracomunitario deve fornire al sostituto d’imposta:il certificato di stato famiglia rilasciato dal Comune, se in tale anagrafe i figli sono iscritti, ovveroequivalente documentazione “validamente formata nel Paese di origine, tradotta in italiano, ed asseverata come conforme all’originale del Consolato italiano nel Paese di origine”.La disposizione in esame è in vigore dal 26 novembre 2003 e, per il principio di unitarietà del periodo d’imposta, avrebbe dovuto riguardare le detrazioni spettanti per l’intero anno 2003, come peraltro affermato della stessa Agenzia delle Entrate la quale, però, con la circolare in commento, tornando nuovamente sull’argomento ne posticipa la decorrenza dal 1° gennaio 2004 sollevando, così, i sostituti d’imposta da qualsiasi obbligo in relazione ai periodi d’imposta precedenti.La precisazione fornita dall’Agenzia risulta tanto importante quanto, in molti casi, tardiva dal momento che in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno 2003, i cui effetti dovevano concludersi entro il 28 febbraio 2004, i datori di lavoro/sostituti d’imposta, attenendosi alle disposizioni all’epoca vigenti, in mancanza della documentazione richiesta, hanno provveduto al recupero delle detrazioni per figli a carico attribuite nel corso dell’anno 2003 fermo restando la possibilità per i lavoratori extracomunitari interessati di beneficiarne in sede di dichiarazione dei redditi sotto propria responsabilità.SOGGETTI CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONECon la circolare n. 22 dello scorso 8 giugno, l’Agenzia precisa che sebbene la disposizione faccia riferimento alla detrazione per i figli a carico, la prevista procedura di certificazione debba essere seguita ai fini del riconoscimento, da parte del sostituto, della detrazione per carichi di famiglia, in generale, disciplinata dall’articolo 13 del TUIR.L’articolo 13 del TUIR stabilisce che dall’imposta lorda dovuta dal contribuente si detraggono, per carichi di famiglia, euro 285,08-? per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché- ?per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.L’importo di euro 285,08 è elevato in diverse misure, in ragione del livello di reddito e del numero dei figli.Inoltre, è prevista una particolare detrazione in caso di figli portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 104/1992.DOCUMENTAZIONE RICHIESTAAi fini del riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico da parte del sostituto d’imposta, l’articolo 23 del DPR n. 600/1973 stabilisce, in generale, che il percipiente debba dichiarare di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza e impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. Il contribuente deve indicare anche la misura percentuale in cui intende fruire della corrispondente detrazione.Un discorso a parte va fatto per i cittadini extracomunitari residenti in Italia, dal momento che, come già anticipato, l’articolo 21, comma 6-bis del DL n. 269/2003, convertito in Legge n. 326/2003, subordina il riconoscimento agli stessi delle detrazioni per figli a carico alla presentazione al sostituto d’imposta di specifica documentazione:- certificato di stato famiglia rilasciato dal Comune, se in tale anagrafe i figli sono iscritti, ovvero- equivalente documentazione “validamente formata nel Paese di origine, tradotta in italiano, ed asseverata come conforme all’originale del Consolato italiano nel Paese di origine”.GESTIONE DEL PERIODO D’IMPOSTA 2003Come peraltro riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate, la disposizione contenuta nell’articolo 21, comma 6-bis del Decreto legge n. 269 ha acquistato efficacia dal 26 novembre 2003, giorno successivo a quello di pubblicazione della Legge di conversione n. 326/2003 nella Gazzetta Ufficiale, producendo effetti, in base al principio di unitarietà del periodo d’imposta, in relazione alle detrazioni spettanti per l’intero anno 2003.In forza di tale disposizione, si è ritenuto che, le detrazioni per figli a carico riconosciute, nel corso del 2003, a contribuenti extracomunitari, che ne avessero fatto specifica richiesta, potessero continuare ad essere riconosciute anche in sede di conguaglio seppur in difetto della documentazione sopra indicata (certificato di stato di famiglia ovvero di equivalente documentazione rilasciata nel Paese di origine), a condizione che tale documentazione venisse, comunque, fatta pervenire dal contribuente al proprio sostituto in tempo utile per poter riaprire l’operazione di conguaglio concludendone gli effetti entro e non oltre il 28 febbraio 2004. In caso contrario, entro la stessa data, le detrazioni riconosciute avrebbero dovuto essere recuperate e versate a chiusura delle operazioni di conguaglio.L’Agenzia pur riconoscendo la correttezza dell’operato di cui sopra, ammette che, “in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza determinatesi in relazione all’applicazione della norma, tra l’altro intervenuta a fine anno 2003 e quindi, a ridosso del periodo di predisposizione dei conguagli, nonché della obiettiva difficoltà per i cittadini extracomunitari di reperire in tempi ristretti la necessaria documentazione, per l’anno di prima applicazione della normativa in esame (anno 2003), i sostituti d’imposta non sono chiamati a porre in essere particolari adempimenti”.Ciò comporta che, per l’anno 2003, la verifica del possesso della documentazione necessaria sarà effettuata esclusivamente dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle ordinarie modalità di controllo, esonerando da tale obbligo anche i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nonché i CAF.Operativamente, per ciò che attiene i redditi 2003, la circolare in esame non ha ormai particolare rilevanza per i sostituti d’imposta, se non quella di sanare eventuali situazioni in cui il datore di lavoro abbia riconosciuto le detrazioni per i figli anche in assenza della prescritta documentazione.Riteniamo, inoltre, che la documentazione non sia più necessaria per i contribuenti neocomunitari. DECORRENZA “DEFINITIVA”E’, dunque, a decorrere dall’anno 2004, che per fruire delle detrazioni relative a familiari non residenti in Italia, i lavoratori cittadini extracomunitari dovranno produrre al sostituto la documentazione anagrafica validamente formata nel Paese di origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata dal Consolato italiano nel Paese di origine come conforme all’originale.Se i figli dei lavoratori extracomunitari sono residenti in Italia, dovrà, invece, essere prodotta al sostituto la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali.
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