circolare 48.2004

Con il Decreto 24 marzo 2004 (pubblicato su G.U. n. 134 del 10.06.2004) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito l’addizionale sui premi assicurativi delle gestioni industria e medici Rx, per l’anno 2002, per la copertura dell’onere finanziario relativo al danno biologico.L’addizionale per la copertura è prevista dal comma 12 dell’art.13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, provvedimento che ha definito il danno biologico.Il decreto del ministero del Lavoro 24 marzo 2004 fissa che per il 2002 l’addizionale sui premi assicurativi sia determinata per le gestioni industria e medici Rx nella misura pari a 1,71% del premio assicurativo dovuto per il medesimo anno 2002. Ricordiamo che l’addizionale non riguarda i datori di lavoro del settore agricolo che versano i contributi per gli operai (OTI e OTD cooperative di produzione, OTD cooperative di trasformazione) col sistema dei contributi unificati (ex SCAU). Sono invece interessate le cooperative di trasformazione per gli OTI.Come già precisato nelle precedenti circolari UNICAAF, l’addizionale sarà applicata a tutti i premi dovuti (ordinari, speciali unitari e supplementari per silicosi e asbestosi) anche se non versati.L’INAIL ha chiarito che dovrà essere applicata prima l’addizionale da danno biologico e, successivamente, sull’importo ottenuto, l’addizionale dell’1% prevista dall’art. 181 del T.U. infortuni.Rammentiamo infine che, per ora, tale addizionale – essendo determinata a posteriori – viene calcolata ed esatta dall’INAIL e non a mezzo autoliquidazione.

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