circolare 55.2004

L’Inail, in attuazione del D.Lgs. n. 165/01 e della legge n. 178/02, con delibera 17 giugno 2004 n. 445, ha fissato i nuovi criteri per la concessione delle dilazioni dei premi assicurativi e le relative competenze per la rateazione dei debiti a seconda dell’entità. Le nuove istruzioni, immediatamente operative, prevedono infatti che, a seconda dell’entità del debito e del numero delle rate, la competenza a decidere sulla domanda è: dei dirigenti delle sedi territoriali, per la concessione di rateazioni dei debiti contributivi, prima o dopo l’iscrizione a ruolo, nel limite di 258.000 euro e per un numero di rate non eccedente le 12 mensilità; dei dirigenti regionali, per importi superiori a 258.000 euro, ovvero per numero di rate eccedenti le 12 mensilità, con i seguenti limiti: – per le somme non iscritte a ruolo, fino a 24 rate, senza l’autorizzazione ministeriale ed eccezionalmente da 24 a 36 ovvero a 60 limitatamente ai casi previsti dall’articolo 116, comma 17, della legge n. 388/00 (casi di particolare eccezionalità individuati dal ministero del lavoro), previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;- per le somme iscritte a ruolo, fino a 60 rate, con provvedimento motivato, senza l’autorizzazione del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. dei dirigenti regionali, per le richieste di riesame inoltrate dai datori di lavoro avverso i provvedimenti di reiezione o di accoglimento parziale delle domande, adottati dai dirigenti delle sedi. La rateazione è inoltre subordinata alla ricorrenza delle seguenti condizioni: debito non inferiore a 1.000 euro; presentazione, da parte del datore di lavoro, di motivata istanza- da cui risulti la temporanea e obiettiva difficoltà a pagare in unica soluzione – con l’impegno formale a rispettare il piano di rateazione nonché a versare i relativi interessi nella misura fissata dalla legge; prestazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o polizza fideiussoria) per i frazionamenti eccedenti le 24 mensilità o per importi superiori a 26.000 euro; pagamento, al momento dell’istanza, di una rata provvisoria pari all’importo calcolato per le successive rate, in relazione al numero di quelle richieste; inammissibilità ad usufruire dell’agevolazione per quei datori di lavoro che non abbiano osservato piani di rateazione concessi nel biennio precedente; sussistenza, per le rateazioni di debiti iscritti a ruolo eccedenti le 24 mensilità, di almeno una delle ulteriori seguenti condizioni: a) calamità naturali con sospensione dei termini stabiliti dagli appositi decreti; b) procedure concorsuali per le quali risulti già emanato il provvedimento dichiarativo; c) trasmissione agli eredi di debiti contributivi; d) carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nascenti da obblighi contrattuali ovvero determinata da tardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da leggi o convenzioni; e) carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico- sociali del territorio o di settore, quando l’importo oggetto della dilazione risulti di particolare rilevanza in relazione alle dimensioni aziendali; f) ricorrenza di uno stato di crisi dovuto a contrazione o sospensione dell’attività produttiva per eventi non imputabili alla ditta, connessi a temporanee situazioni di mercato (crisi economiche settoriali e locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale); g) contestuali richieste di pagamento di premi, contributi e tributi dovuti a vario titolo e con scadenze concomitanti; h) oggettive incertezze legate a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali e amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto sul piano giurisprudenziale o amministrativo; i) mancato o tardato pagamento dei premi derivanti da fatto doloso del terzo, denunciato all’autorità giudiziaria entro il termine stabilito all’articolo 124, comma 1, del codice penale.

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