circolare 57.2004

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito, con la circolare del 28/04/2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.150 del 29/06/2004, le disposizioni applicative del DPCM del 20/04/2004 relativo alla programmazione dei flussi di ingresso in Italia dei lavoratori cittadini dei nuovi stati membri della U.E. per l’anno 2004. La circolare in questione, oltre a riproporre quanto già precisato dalla circolare n.14/2004 del Ministero del Lavoro (da noi commentata nell’ambito della circolare UNICAAF n.43/2004), evidenzia le modalità con cui viene permesso il soggiorno in Italia a questi lavoratori ed in particolare:• I cittadini di nuova adesione sono esonerati dal visto di ingresso per effetto dell’acquisizione della cittadinanza europea ed in virtù del principio della loro libera circolazione e soggiorno nel territorio degli stati membri.• La carta di soggiorno viene concessa ai cittadini dei nuovi stati aderenti (ad esclusione di Cipro e Malta per i quali si applicano immediatamente le norme comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori) che intendano svolgere attività di lavoro subordinato, previo ottenimento ed esibizione dell’autorizzazione al lavoro rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro.• La carta di soggiorno ha durata pari a quella dell’autorizzazione al lavoro; dopo un periodo di lavoro ininterrotto pari o superiore a 12 mesi può essere concessa la carta di soggiorno di validità quinquennale.• Sono esonerati dalla richiesta della carta di soggiorno i cittadini neocomunitari che intendano svolgere attività di lavoro stagionale in Italia, purché siano in possesso di un contratto di lavoro vistato dalla Rappresentanza Consolare e dell’autorizzazione al lavoro rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro.• Coloro che erano presenti a vario titolo sul territorio italiano con un permesso di soggiorno rilasciato a vario titolo di durata superiore a tre mesi possono richiedere dal 1° maggio la carta di soggiorno.• Sempre dal 1° maggio non deve essere più apposto dalle Questure il nulla osta in calce all’autorizzazione al lavoro rilasciata dalla DPL che dovrà essere utilizzata per la richiesta della carta di soggiorno da parte del cittadino neocomunitario.

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