Circolare 61.2003

Ancora una volta la Direzione provinciale del lavoro di Modena fornisce prima del Ministero indicazioni utili un materia di lavoro.Sul sito della DPL (www.dplmodena.it) dal 18 aprile è pubblicata una nota sulla Legge 53/2003 in materia di obbligo scolastico. L’articolo 7 prevede espressamente l’abrogazione della legge n. 9/1999 con la quale l’obbligo scolastico era stato elevato a 10 anni e, in via transitoria (fino al 16 aprile u.s., ultimo giorno di vigenza), fino a 9 anni.L’articolo 2 della legge n. 53/2003 afferma che, attraverso decreti legislativi da emanare entro 24 mesi, deve essere assicurato (comma 1, lettera c) il diritto all’istruzione ed alla formazione “ per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il 18° anno di età”. La norma prosegue, poi, affidando a futuri provvedimenti delegati l’emanazione di una sanzione specifica per l’inadempimento.Da quanto appena detto emerge che, al momento, tale “diritto-dovere” non c’è ancora e, quindi, con specifico riferimento alla materia di nostra competenza ritengo, in considerazione della immediata operatività delle disposizioni ed in attesa di eventuali diverse determinazioni degli organi amministrativi sopra ordinati, che ci si possa regolare come segue.L’abrogazione della legge n. 9/1999 (che, a mio avviso, investe anche il correlato D.M. n. 323/1999, mentre, al momento, non sembra incidere particolarmente sulla legge n. 30/2000 la, quale parlando del riordino dei cicli scolastici, aveva fissato al compimento del 15° anno di età il termine finale per l’assolvimento dell’obbligo) fa sì che, al momento, per “assolvimento della scuola dell’obbligo” si intenda il conseguimento della licenza media o la frequenza per almeno 8 anni, così come previsto a partire dall’anno scolastico 1961-1962. Ferma restando l’età minima di 15 anni prevista dalla Legge 977/1967.Tale interpretazione ha effetti diretti sia sull’attività dell’area provvedimenti amministrativi che su quella degli ispettori. In particolare ritengo che, alla luce di quanto detto finora, l’art. 3 della legge n. 977/1967, come sostituito dall’art. 5 del D. L.vo n. 345/1999 debba essere interpretato nel senso che “il periodo di istruzione obbligatoria “ ivi richiamato è di 8 anni. Conseguentemente, la sanzione ad esso correlata (art. 26 della legge n. 977/1967, come sostituito dall’art. 14 del D. L.vo n. 345/1999) – arresto non superiore a 6 mesi o ammenda fino a 5.164 euro -, è applicabile, a partire dal 17 aprile 2003, relativamente alla violazione dell’obbligo di 8 anni di frequenza e non di 9 anni.Per quel che concerne il rapporto di apprendistato (16 anni) e la norma transitoria (comma 6 dell’art. 16 della legge n. 196/1997 che consente l’assunzione a 15 anni con l’assolvimento dell’obbligo scolastico) nulla cambia, a mio avviso, atteso che la frase (con valenza temporale a termine), ivi contenuta, “modificazione dei limiti di età per l’adempimento degli obblighi scolastici”, può ben riferirsi alla nuova riforma ipotizzata dalla legge n. 53/2003. Una diversa interpretazione porterebbe al paradosso che per un normale contratto di lavoro sarebbero sufficienti i requisiti dei 15 anni (D.L.vo n. 345/1999) e dell’assolvimento dell’obbligo scolastico (8 anni), mentre per un rapporto di apprendistato sarebbero necessari i 16 anni, previsti, in via generale, dall’art. 16, comma 1, della legge n. 196/1997.

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