Circolare 85.2003

La Corte Costituzionale, con sentenza 4/8/03 n. 291, chiamata ad esprimersi circa la legittimità costituzionale dell’art.68, c, 6 della legge finanziaria 2001 ha confermato la legittimità della stessa stabilendo che i benefici in parola trovano applicazione soltanto nei riguardi dei contributi INPS.L’INAIL, con sollecitudine, ha quindi emanato la nota 5/09/2003, con cui conferma le istruzioni già impartite in precedenza, cioè che le agevolazioni contributive previste dalla legge 223/91 per le aziende che assumono lavoratori in mobilità non si applicano anche ai premi INAL che devono continuare ad essere versati per intero.La precisazione si è resa necessaria dopo che la giurisprudenza di merito e di legittimità aveva in passato dato ragione alle aziende che avevano impugnato la presa di posizione dell’INAIL circa la non applicabilità dell’agevolazione anche ai premi assicurativi.In seguito, peraltro, era stato chiamato in causa anche il legislatore, il quale con l’art.68, c.6, della legge 388/2000 aveva fornito una interpretazione autentica sancendo espressamente che il beneficio di cui alla legge 223/91 non si applica ai premi INAIL.

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