Circolare 86.2003

A seguito dell’introduzione, con l’art. 13 del D.Lgs. n. 38/00, dell’assicurazione del danno biologico subito dai lavoratori e ad ormai tre anni dal D.M. 12/7/00 che ne ha stabilito i criteri applicativi, il ministero del welfare ha emanato il D.M. 19/5/03 (G.U. n. 193 del 21/8/03) per definire la misura delle addizionali aggiuntive per la copertura del nuovo rischio.L’INAIL, con la circolare 10 settembre 2003, n. 54, riprendendo il contenuto del citato D.M., spiega le modalità di applicazione della nuova addizionale ai premi assicurativi INAIL.Sono tenute al versamento del premio aggiuntivo tutti i datori di lavoro iscritti all’INAIL. Il DM 19 maggio 2003 ha stabilito l’importo dell’addizionale da applicare per le gestioni Industria (nella quale sono ricomprese le sottogestioni tariffarie industria, artigianato, terziario e altre attività) e Medici RX per gli anni 2000 e 2001 nelle seguenti misure:0,88% dei premi di assicurazione dovuti per l’anno 2000;2,04% dei premi di assicurazione dovuti per l’anno 2001.Per gli anni successivi dovrà essere emanato un ulteriore D.M..La diversa aliquota percentuale è dovuta al fatto che, per l’anno 2000, la copertura del danno biologico riguarda solo il periodo dal 25/07/00 e, quindi, il relativo onere è minore. Detta aliquota, essendo già rapportata al minor arco temporale, si applica all’intero monte retribuzioni 2000.L’addizionale sarà applicata a tutti i premi dovuti, premi ordinari, speciali unitari e supplementari per silicosi e asbestosi, anche se non versati.Considerato che le addizionali al premio assicurativo diventano due, ai fini del calcolo, l’INAIL ha chiarito che si applichi prima l’addizionale da danno biologico e, successivamente, sull’importo ottenuto, sia calcolata la ormai nota addizionale dell’1% prevista dall’art. 181 del T.U. infortuni.Per gli anni 2000 e 2001 nessun adempimento è richiesto ai datori di lavoro; sarà l’INAIL ad inviare a ciascun iscritto la richiesta di pagamento, con l’indicazione di termini e modalità.Per l’anno 2002 – essendo già stato liquidato dai datori di lavoro – è presumibile che, una volta nota l’aliquota, si procederà nello stesso modo mentre, per gli anni successivi, non è ancora noto se si procederà con l’autoliquidazione o su richiesta dell’INAIL.L’addizionale non riguarda i datori di lavoro del settore agricolo che versano i contributi per gli operai (OTI e OTD cooperative di produzione, OTD cooperative di trasformazione) col sistema dei contributi unificati (ex SCAU). Sono invece interessate le cooperative di trasformazione per gli OTI.

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