Con l’entrata in vigore del DLGS n. 38/2000 l’assicurazione INAIL copre anche il danno biologico subito dai lavoratori. Il rischio è finanziata da una specifica aliquota contributiva che soltanto da quest’anno è stata definita. La delibera del commissario INAIL del 3-12-2003 ha fissato l’aliquota, per la gestione industria e relativamente all’anno 2002 all’1,71%.Ricordiamo che le aliquote per gli anni precedenti erano fissate nelle seguenti misure:0,88% dei premi di assicurazione dovuti per l’anno 2000;2,04% dei premi di assicurazione dovuti per l’anno 2001.Come precisato nella circolare UNICAAF n. 86/2003 l’addizionale sarà applicata a tutti i premi dovuti (ordinari, speciali unitari e supplementari per silicosi e asbestosi) anche se non versati.L’INAIL ha chiarito che dovrà essere applicata prima l’addizionale da danno biologico e, successivamente, sull’importo ottenuto, l’addizionale dell’1% prevista dall’art. 181 del T.U. infortuni.Riteniamo che anche in questo caso nessun adempimento sia richiesto ai datori di lavoro in quanto dovrebbe essere l’INAIL ad inviare a ciascun iscritto la richiesta di pagamento, con l’indicazione di termini e modalità.Ricordiamo infine che l’addizionale non riguarda i datori di lavoro del settore agricolo che versano i contributi per gli operai (OTI e OTD cooperative di produzione, OTD cooperative di trasformazione) col sistema dei contributi unificati (ex SCAU). Sono invece interessate le cooperative di trasformazione per gli OTI.
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