L’INPS con circolare n.181 del 16/12/2002 ha fornito istruzioni contabili ed indicazioni sulle modalità di compilazione del DM10/2 come conseguenza della riduzione degli oneri di maternità previsti a suo carico dall’art. 78 del D.Lgs. n.151/2001.L’articolo 78 in questione ha stabilito che a far data dal 1° luglio 2000 gli oneri per prestazioni di maternità in regime di tutela obbligatoria per i parti, le adozioni, gli affidamenti, siano posti a carico del bilancio dello Stato fino al raggiungimento della somma di lire tre milioni per l’anno 2000 che dovrà essere rivalutata al 1° gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT.Sulla base di tale indicazione gli importi sono stati così individuati:- Anno 2000 L.3.000.000 (euro 1.548,58)- Anno 2001 L.3.078.000 (euro 1.589,65)- Anno 2002 euro 1.632,58Tale nuova impostazione comporterà cambiamenti nelle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per recuperare le somme anticipate per conto dell’Istituto a titolo di indennità di maternità obbligatoria per l’effettuazione dei conguagli con il sistema del modello DM10/2. ( Questo nuovo meccanismo non riguarderà, ovviamente, i casi in cui l’assegno di maternità è previsto a carico dello Stato dall’art. 75 del T.U., per il quale è previsto il pagamento diretto con regole fornite dalla circolare n. 143 del 16/07/2001).L’Istituto precisa che le nuove modalità di compilazione del DM10/2 riguarderanno le nuove situazioni a decorrere dal 1° gennaio 2003 o quelle precedenti per le quali sia ancora in corso la corresponsione della relativa indennità.Le nuove modalità di compilazione del DM10/2 sono quindi le seguenti:- Il datore di lavoro dovrà esporre le indennità di maternità obbligatoria che rientrano nel limite annualmente determinato (e fino al raggiungimento dello stesso) in uno dei righi in bianco del quadro D del modello DM10/2, facendo precedere l’importo dalla dicitura “ind. Maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001” e dal codice di nuova istituzione “M053”;- Una volta raggiunto tale importo, le somme eccedenti continueranno ad essere indicate al rigo 53 del quadro D, con le modalità già utilizzate.L’INPS precisa che nella determinazione del tetto, si dovrà tenere conto anche delle somme corrisposte nel corso dell’anno precedente in relazione allo stesso evento ancora in corso e che le nuove modalità di compilazione diventano operative a partire dalla denuncia contributiva relativa al mese di gennaio 2003.Per l’eventuale restituzione di somme a titolo di maternità, i datori di lavoro dovranno attenersi alle seguenti modalità:- Per le indennità pari o inferiori al limite, utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri B/C del modello DM10/2, facendo precedere l’importo dalla dicitura “rec. Ind. Mat. Ex art. 78 D.lgs. 151/2001” e dal codice di nuova istituzione “E780”;- Per le indennità superiori, indicheranno l’importo fino a concorrenza della quota eccedente il tetto utilizzando il codice “E776” secondo le consuete modalità e riporteranno l’eventuale somma rimanente con il codice “E780”.I datori di lavoro potranno provvedere alle sistemazioni conseguenti alla nuova procedura entro il 16/03/2003 con le seguenti modalità:- Per la restituzione degli importi rientranti nei limiti del tetto, utilizzeranno il codice dei quadri B/C del mod. DM10/2 “E776”;- Per il conguaglio dei medesimi importi utilizzeranno il codice “M053”.A livello operativo dovranno essere quindi indicate prima le somme fino a concorrenza del tetto al codice “M053” e poi le eccedenti al rigo 53; per le maternità già in essere si dovrà imputare le somme già richieste all’INPS fino al raggiungimento del tetto individuato tra quelle da restituire utilizzando il codice “E776” e poi conguagliare gli stessi importi utilizzando il codice “M053”.Nell’evidenziare che l’Istituto precisa che la nuova procedura non comporta alcun cambiamento per quanto riguarda la compilazione dei modelli CUD e 770, ricordiamo che sono da considerarsi astensioni obbligatorie anche la “anticipata” e la “posticipata” che danno diritto all’indennità dell’80%.
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