Circolare 99.2003

Il messaggio INPS n. 118 dell’8-10-2003 ritorna sul problema della contribuzione sulle ferie non godute alla luce di quanto previsto dall’art. 10 del DLGS 66/2003.Questo articolo stabilisce che il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane non sostituibile da compenso per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro (il legislatore non ha comunque previsto una sanzione per la violazione della norma).L’istituto ribadisce che rimangono valide le ragioni che hanno fondato la previsione dell’obbligo contributivo e le conseguenti disposizioni operative (circolari n. 186/1999 e n. 15/2002). Tale obbligo riguarda quindi anche i giorni di ferie non goduti imputabili al periodo minimo di quattro settimane individuato dalla legge.

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