Circolare 64.2003

La legge 164/1975 prevede un contributi CIG differenziato in base al numero dei dipendenti (1,90% per le imprese fino a 50 unità, 2,20% per le imprese con più di 50 unità).Per godere dell’aliquote ridotta le imprese dovevano dichiarare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il numero medio di dipendenti in forza nell’anno precedente.Al fine di semplificare tale procedura, l’INPS, con circolare n. 89 del 20-5-2003, ha dettato le seguenti norme. Ai fini della determinazione dell’aliquota CIG (1,90% o 2,20%) le imprese industriali (comprese le cooperative inquadrate nel settore agricolo ai sensi della Legge 240/1984, quelle edili e lapidee (per impiegati e quadri) provvederanno, seguendo le modalità in uso, ad inviare la dichiarazione del numero medio dei dipendenti nei seguenti casi:- in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti (in tale circostanza si farà riferimento al numero degli addetti occupati alla fine del primo mese di attività);- al verificarsi di eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influiscano ai fini della contribuzione di cui trattasi.In assenza di comunicazione, le Sedi, ai fini della determinazione dell’aliquota CIG, considereranno invariata la media occupazionale aziendale.In pratica d’ora in avanti la comunicazione dovrà essere sempre inviata all’inizio dell’attività, anche se il numero di dipendenti è superiore a 50 e l’aliquota è quella massima. Una nuova comunicazione dovrà essere inviata soltanto in caso di cambiamento della situazione occupazionale che comporti il passaggio all’altra aliquota.Riteniamo che le imprese già iscritte all’INPS che hanno comunicato un numero di unità inferiore a 50 non siano soggette ad ulteriori adempimenti (fino alla modifica della base occupazionale). Lo stesso dovrebbe valere per le altre, che pure non modificano la propria situazione: queste però, avendo più di 50 dipendenti, non avevano inviato finora alcuna comunicazione, per cui potrebbe essere utile che vi provvedano all’inizio del 2004.

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