La circolare INPS n. 136 del 27-7-2003 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle prestazioni di malattia. Riportiamo di seguito le disposizioni che interessano le imprese. 1) Lavoratori a tempo determinatoSu questo argomento la circolare si limita a ricordare le principali novità introdotte dal DLGS 368/2001 e a precisare che le nuove norme in materia non intervengono in tema di prestazioni economiche di malattia e pertanto non si segnalano modifiche alla disposizioni in essere.Questo vale anche per quanto concerne l’individuazione dei lavoratori “stagionali”. 2) Consegna certificati di malattia.Si ribadisce che il certificato di malattia non può essere sostituito da altro documento. La trasmissione tramite fax può quindi essere considerata valida ai soli fini del rispetto del termine di invio, ma successivamente il lavoratore dovrà far pervenire il certificato medico originale entro il termine annuale di prescrizione.Nessun valore è invece attribuibile ad eventuali comunicazioni telefoniche. 3) Cicli di cura ricorrentiVengono forniti chiarimenti in merito a situazioni di lavoratori che, a causa delle patologie sofferte, si sottopongono periodicamente, per lunghi periodi, a terapie ambulatoriali.Se il trattamento è eseguito entro 30 giorni dal precedente è possibile che la malattia sia considerata come ricaduta barrando la relativa casella.E’ anche possibile inviare un’unica certificazione che attesti la necessità di trattamenti ricorrenti comportanti incapacità lavorativa e che li qualifichi l’uno ricaduta dell’altro. I lavoratori interessati dovranno inviare tale certificazione prima dell’inizio della terapia, fornendo anche l’indicazione dei giorni previsti per l’esecuzione. A tale certificazione dovranno far seguito, sempre a cura degli interessati, periodiche (ad esempio mensili) dichiarazioni della struttura sanitaria, riportanti il calendario delle prestazioni effettivamente eseguite, le sole che danno titolo all’indennità. Tale soluzione è consentita anche per i casi di lavoratori in trattamento emodialitico o affetti dal morbo di Cooley. 4) Certificazioni rilasciate da strutture ospedaliere1. Certificati di ricovero e di pronto soccorsoPer le giornate di ricovero e/o la giornata in cui è stata eseguita la prestazione di pronto soccorso, agli effetti del riconoscimento del diritto alla prestazione, è sufficiente che la certificazione suddetta sia redatta su carta intestata e riporti le generalità dell’interessato, la data del rilascio, la firma leggibile del medico e l’indicazione della diagnosi. Non sono invece validi semplici “attestazioni” di ricovero, in genere carenti della diagnosi.Le certificazioni rilasciate dalle strutture ospedaliere in cui siano formulate prognosi successive al ricovero o alla prestazione di pronto soccorso sono valide soltanto se è dichiarato esplicitamente uno stato di incapacità lavorativa e non alla mera prognosi clinica salvo complicazioni. Tale certificazione sarà considerata valida se inviata entro due giorni dal rilascio e se completa degli altri dati essenziali (dati relativi all’azienda presso la quale è occupato, abituale residenza, eventuale diverso temporaneo recapito).Viene ribadito inoltre che non saranno applicate le sanzioni per ritardata certificazione nell’ipotesi di malattie che abbiano comportato il ricovero in luogo di cura, soltanto per la certificazione attestante i periodi di ricovero presso ospedali o case di cura pubblici o privati, rilasciata dalle stesse strutture (da inviare non oltre il termine annuale di prescrizione vigente).La certificazione di prestazioni di pronto soccorso (prestazioni non equiparabili a ricovero) dovrà quindi essere inviata entro due giorni dal rilascio.Certificati di “dimissioni protette”Si verificano sempre più spesso situazioni di “dimissioni protette” per ricoveri che richiederebbero lunghe degenze ai soli fini di eseguire esami clinico-strumentali. In questi periodi il soggetto si rapporta alla struttura di ricovero solo nelle giornate allo scopo programmate. Questi “periodi intermedi” non sono equiparabili a ricovero e pertanto devono essere coperti da certificazione dalla quale risulti la temporanea incapacità al lavoro a causa della malattia da cui è affetto.Il rientro nella struttura ospedaliera, al termine o durante il periodo di “dimissione protetta” l’evento potrà essere indennizzato (se intervenuto entro 30 giorni dal precedente) quale “ricaduta”.Certificati di day hospitalLe giornate in cui si effettua la prestazione in regime di day hospital sono equiparate a giornate di ricovero, per cui l’incapacità al lavoro è senz’altro riconoscibile anche se limitatamente al solo giorno di effettuazione della prestazione riportato nella certificazione medica. In questo caso sono applicabili i criteri relativi alle giornate di ricovero, compresa la riduzione dell’indennità nel caso di lavoratori non aventi familiari a carico. 5) Lavoratore con più rapporti di lavoro che si assenta a causa di infortunio.Conformemente a quanto sostenuto dal Ministero del Lavoro, l’Istituto ribadisce che il riconoscimento da parte dell’INAIL di un evento come infortunio esonera l’INPS dall’obbligo di intervento anche per gli altri rapporti di lavoro, in quanto l’assenza del lavoratore deve essere considerata quale assenza per infortunio nei confronti di tutti i datori di lavoro. 6) Legalizzazione dei certificati di malattia rilasciati da medici stranieri all’estero. Per gli assicurati occupati in Italia che si ammalano durante soggiorni all’estero in Paesi non facenti parte della Comunità Europea ovvero in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia Convenzioni ed Accordi specifici che regolano la materia, la corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero.L’adempimento, potendo richiedere tempi più lunghi, può essere espletato, a cura dell’interessato, anche in un momento successivo al rientro (e, ovviamente, pure per via epistolare), fermo restando che il lavoratore è tenuto all’invio della certificazione entro due giorni dal rilascio al datore di lavoro ed all’INPS.Per “legalizzazione” si intende l’attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali. Non è quindi sufficiente la sola attestazione della autenticità della firma del traduttore abilitato ovvero della conformità della traduzione all’originale.
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