La circolare INPS n. 181 dell’1-12-2003 riepiloga le norme in materia di orario di lavoro con particolare riferimento al contributo sul lavoro straordinario.Tralasciamo la prima parte, che riepiloga le norme del DLGS 66/2003, per esaminare quella relativa ai contributi, riguarda più da vicino l’Istituto. Segnaliamo che, comunque, con successivo messaggio del 15/12/03, l’INPS ha sospeso gli effetti della circolare in esame, a seguito di “alcune problematiche applicative che richiedono ulteriori approfondimenti”. In primo luogo occorre rilevare che il decreto n. 66/2003 non ha apportato modifiche in materia di disciplina del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario. Usiamo questa terminologia anche se il contributo è calcolato per le ore oltre la 40a. L’articolo 2 comma 18 della legge n. 549/1995 ha dato una definizione di lavoro straordinario ai soli fini dell’applicazione della contribuzione.L’introduzione del limite massimo delle 48 ore su sette giorni non incide sulla previsione del versamento di una contribuzione sulle ore oltre la 40a. Le disposizioni del DLGS n. 66/2003 non modificano la materia del versamento della contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario, che quindi rimane in vigore ed è dovuta ogni qualvolta si verifichi a consuntivo il superamento del limite massimo settimanale.Ricordiamo che il contributo è così articolato:Imprese industriali – dalla 41a alla 44a ora: 5% – dalla 44a alla 48a ora: 10% – oltre la 48a ora: 15%Altre imprese con più di 15 dipendenti – oltre la 48a ora: 5%Il contributo non è dovuto qualora le ore eccedenti i limiti sopra indicati siano recuperate. La normativa precedente prevedeva comunque delle alcune esclusioni riepilogate nella circolare ministeriale n. 100/1996 e nella circolare INPS n. 174/1996:a – per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia elencate nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni e integrazioni, alle condizioni ivi previste;b – per i valori di cui alla tabella allegata al R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, e successive modificazioni edintegrazioni, nei periodi ed alle condizioni ivi previste, nei casi in cui vengano effettuati sulla base di contrattodi lavoro a tempo determinato ovvero a tempo parziale verticale;c – per i commessi viaggiatori o piazzisti;d – per il personale navigante impiegato nella navigazione marittima, aerea e interna nonché per il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto;e – per gli operai agricoli a tempo determinato;f – per i giornalisti professionisti dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa nonché per quelli dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi;g – per il personale poligrafico (operai ed impiegati) addetto alle attività di composizione, stampa e spedizione di quotidiani e agenzie di stampa;h – per il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e private;i – per i lavori di cui all’articolo 10 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955.La circolare 181/2003 ribadisce in pratica queste esclusioni, mentre non ritiene influenti ai fini del pagamento del contributo sullo straordinario quelle previste dall’articolo 16, comma 1, del DLGS 66/2003 Come si può notare al punto e) sono indicati gli OTD del settore agricolo riguardo ai quali nei mesi scorsi era intervenuto un ripensamento da parte dell’INPS. In un primo tempo tali lavoratori erano esclusi dal pagamento del contributo, successivamente furono assoggettati quelli che versavano i contributi sul salario reale. Lo scorso anno questa indicazione era scomparsa dalle istruzioni per la compilazione del modello DMAG e l’Istituto aveva comunicato, informalmente, che era in attesa di conoscere dal Ministero del lavoro se il contributo era dovuto. L’indicazione contenuta nella circolare, se non si tratta di una svista, dovrebbe quindi risolvere la questione, anche se sarà necessario che l’INPS fornisca le istruzioni per il recupero dei contributi versati in più in passato. In merito alle deroghe contenute nell’art. 17 del DLGS n. 66/2003 l’INPS riconferma l’esclusione dal pagamento del contributo sullo straordinario per i dirigenti e il personale con funzioni direttive, mentre ritiene applicabile il contributo in caso di telelavoro. La piena equiparazione degli apprendisti maggiorenni agli altri lavoratori disposta dall’articolo 2, comma 4, del DLGS n. 66/2003 comporta l’assoggettamento al contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario delle ore prestate in eccedenza fino alla soglia massima delle 44 ore settimanali pari al 5%.
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