Circolare 71.2003

L’Inps è intervenuta recentemente con due circolari affrontando la complessa materia del lavoro degli extracomunitari, alla luce della riforma intervenuta con la Legge n. 189 del 30.07.2002 (la cosiddetta Bossi-Fini) e della regolarizzazione del lavoro prestato dagli stessi con la L. 222 del 9.10.2002.Con la circolare n. 115 del 30.06.2003 l’Istituto interviene ancora una volta sul tema della regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, chiarendo le procedure con cui sanare le posizioni previdenziali di questi lavoratori per i periodi lavorati antecedenti il 10.06.2002 (i periodi successivi sono sanati fino al 10.09.2002 dal versamento forfettario di € 700 intervenuto nella fase di avvio della procedura, mentre dal 10.09.2002 le aziende dovevano procedere al regolare versamento dei contributi secondo quanto previsto dalla circolare n. 161 del 25.10.2002).L’Inps chiarisce innanzitutto che le agevolazioni previste dalla circolare riguardano esclusivamente il periodo per il quale non è intervenuta la prescrizione quinquennale alla data della domanda di regolarizzazione stessa.In sintesi le indicazioni dell’Inps, riferite alla regolarizzazione di lavoratori dipendenti (per quanto riguarda il lavoro domestico o di cura sono previste procedure operative in parte diverse):Previa domanda all’Inps i datori di lavoro possono versare i contributi per questi periodi in un’unica soluzione o in rate mensili;La regolarizzazione dei periodi pregressi deve necessariamente seguire l’avvenuta stipula del contratto di soggiorno (quindi la convocazione in Prefettura): è la data di decorrenza effettiva del rapporto di lavoro indicata avanti alla Prefettura quella da cui scattano gli obblighi contributivi;La regolarizzazione deve essere effettuata compilando i Modd. DM 10/V e il relativo Mod. SA VIG, allegando copia del contratto di soggiorno sottoscritto in Prefettura;Per il pagamento -tramite F 24- va utilizzato il Cod. RC01, sia per il pagamento in un’unica soluzione, sia per il pagamento rateale;Per il pagamento in un’unica soluzione, sulla contribuzione dovuta vanno calcolati gli interessi legali (oggi al 3% annuo) dalla data della naturale scadenza dei contributi omessi fino alla data del versamento: quindi se il rapporto di lavoro è iniziato il 1.6.2002, gli interessi vanno calcolati dal 16.07.2002 alla data del pagamento.La stessa circolare interviene sul punto delle condizioni che erano necessarie per la regolarizzazione di soci lavoratori di cooperativa precisando che, accanto al rapporto associativo, i lavoratori dovevano inquadrati, ai sensi del regolamento interno, come lavoratori subordinati secondo quanto previsto dalla L. 142: la precisazione ( aldilà dell’incomprensibile riferimento a situazioni in cui poteva preesistere alla domanda di regolarizzazione un rapporto associativo validamente instaurato) sottolinea la necessità per le cooperative che abbiano inoltrato domanda di regolarizzazione, di avere adottato il regolamento interno secondo quanto previsto dalla L. 142.Con la successiva circolare n. 122 dell’8 luglio 2003 l’Inps affronta invece alcune delle più significative novità intervenute a seguito della Legge n. 189/2002.Di seguito riportiamo i punti di maggiore interesse per le imprese, sottolineando in particolare l’ultimo punto.Procedura per la regolare instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato.La responsabilità dell’intero procedimento relativo all’assunzione compete, in base alle nuove disposizioni, al neo-istituito Sportello Unico per l’immigrazione presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato.Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante che vuole instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve presentare una richiesta di nulla osta all’assunzione allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza, ovvero di quella in cui ha sede l’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa accompagnata dalla documentazione prevista dal co. 2 dell’art. 22, tra cui la proposta di contratto di soggiorno, completa degli elementi indicati dalla norma.Le richieste vengono comunicate dallo sportello unico al Centro per l’Impiego territorialmente competente, che provvede a darne adeguata diffusione.In caso di mancata presentazione di alcuna domanda da parte di lavoratore italiano o comunitario, il Centro ne dà comunicazione allo sportello unico, che, nel termine previsto dalla legge, rilascia il nulla osta, sentito il Questore competente, e a condizione che siano osservate le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile nella fattispecie.La documentazione in questione viene poi trasmessa dallo stesso sportello, a richiesta del datore di lavoro, agli uffici consolari del Paese di origine o di residenza dello straniero ai fini del rilascio del visto d’ingresso.E’ previsto che entro 8 giorni dall’ingresso lo straniero debba recarsi presso lo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno, anch’esso da trasmettere all’Autorità consolare e al Centro per l’impiego e, dopo aver stipulato il contratto, presso la Questura per il rilascio del permesso di soggiorno.Procedura per l’assunzione di un lavoratore stagionale.L’art. 24 del T.U. è stato interamente modificato dall’art. 20 della legge n. 189 del 2002. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare un rapporto di lavoro subordinato di tipo stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo Sportello Unico per l’immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell’art. 22 del Testo Unico.Nel caso in cui il richiedente non abbia una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta viene comunicata al Centro per l’impiego che verifica, entro il termine di 5 giorni, l’eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l’impiego stagionale offerto. Lo stesso sportello rilascia comunque l’autorizzazione nel rispetto dell’eventuale diritto di precedenza maturato entro 10 giorni dalla comunicazione al Centro per l’ Impiego e non oltre 20 dalla data della richiesta.L’autorizzazione rilasciata in questi casi ha validità da un minimo di 20 giorni ad un massimo di nove mesi in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, ed anche con riferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso datori diversi.Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo e può convertire, al verificarsi delle condizioni previste, il suo permesso in permesso per lavoro subordinato.Permesso di soggiorno.La legge n. 189 del 2002 disciplina le diverse tipologie di durata del permesso di soggiorno, legate alla motivazione della richiesta dello stesso.Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è disciplinato dal nuovo co. 3bis dell’art. 5 del T.U. n. 286/1998 e può essere rilasciato solo a seguito della stipula di un “contratto di soggiorno per lavoro” ai sensi del nuovo articolo 5bis del T.U. stesso.In base alle nuove disposizioni la durata del permesso di soggiorno è, in altri termini, legata a quella del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, nel rispetto, in ogni caso, del periodo massimo di durata definito come segue:-in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, complessivi 9 mesi;-in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, un anno;-in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, due anni.Il co. 3ter introduce inoltre la nuova tipologia del permesso di soggiorno pluriennale, che può essere rilasciato allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, e che può ricomprendere fino a tre annualità per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento.Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato.Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato è disciplinato dall’art. 5bis del T.U. n. 286/1998 e nella fattispecie in cui l’ingresso avvenga per motivi di lavoro la durata del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro è collegata a quella del predetto contratto.La stipula di questo contratto, nel rispetto delle indicazioni di cui alle lettere a) e b) del co. 1 dell’art. 5bis, costituisce infatti nel nuovo impianto normativo condizione imprescindibile per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.Esso è sottoscritto presso lo sportello unico per l’immigrazione della Provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione della legge di riforma.Trattamento previdenziale del lavoratore stagionale.L’art. 25 del T.U. n. 286/1998 non è stato modificato nella parte in cui disciplina le forme assicurative obbligatorie che, in considerazione della durata e della specificità di questa tipologia di rapporto di lavoro, sono applicate ai lavoratori stagionali, e cioè:-assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, assicurazione contro le malattie e per la maternità. L’elencazione deve intendersi tassativa.In sostituzione dei contributi per l’assegno per il nucleo familiare e per l’assicurazione contro la disoccupazione il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS un contributo in misura pari all’importo dei medesimi contributi (3,29%)(4) e in base a condizioni e modalità stabilite per questi ultimi (5). Detta contribuzione è destinata agli interventi a carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all’art. 45 del medesimo testo unico.Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 25 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per i settori di svolgimento delle attività lavorative. Casi particolari.A)Riflessi della mancanza o del mancato rinnovo del permesso di soggiorno in materia previdenziale.B)Cessazione del rapporto di lavoro prima della conclusione di procedura di regolarizzazione avviata ai sensi della legge n. 222/2002.A)E’ stata affrontata recentemente dalla Corte di Cassazione la questione del trattamento da riservare ai rapporti di lavoro svoltisi in situazioni nelle quali il permesso di soggiorno sia scaduto e in attesa di rinnovo.In proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che è da escludersi che la sopravvenuta scadenza del permesso di soggiorno possa determinare automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro per impossibilità sopravvenuta.Il divieto di occupare il lavoratore non in regola sotto tale aspetto è assimilabile sicuramente ad una fattispecie di impossibilità sopravvenuta della prestazione (in quanto interviene dopo una fase di regolare attuazione del rapporto). L’impossibilità in questione, secondo la Corte, può costituire giustificato motivo di licenziamento ma non opera automaticamente.Pertanto in caso di sopravvenuta cessazione di efficacia o validità del permesso di soggiorno per lavoro si determina in linea di principio la sospensione del rapporto con riferimento ad ogni suo effetto economico e giuridico, essendo lo stesso permesso richiesto non ai fini della validità del contratto ma (come conferma l’iter procedurale di assunzione regolare dello straniero, che è condizionato all’ottenimento del permesso suddetto) solo ai fini della efficacia dello stesso.Nel caso in cui, nonostante la carenza di tale condizione, il rapporto riceva ugualmente attuazione e la nullità o annullabilità del contratto di lavoro (ove esistente, ma anche ove non esistente per le stesse carenze) non produce effetto per il periodo in cui lo stesso ha avuto esecuzione.Tale indirizzo della Corte si ritiene estensibile anche ai casi di avvenuta prestazione di lavoro in assenza di contratto e di permesso di soggiorno per lavoro, secondo le regole generali che legano l’insorgenza dell’obbligo assicurativo al semplice fatto della prestazione del rapporto di lavoro.B) Tenendo conto dei principi fin qui illustrati il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affrontato la questione della cessazione del rapporto di lavoro del cittadino extracomunitario per il quale sia stata avviata procedura di regolarizzazione ai sensi della legge n. 222/2002 prima che la stessa procedura sia conclusa.In particolare è stata tenuta in considerazione la situazione in cui, avvenuta la predetta cessazione, il lavoratore extracomunitario abbia l’opportunità di instaurare un nuovo rapporto di lavoro con un datore di lavoro diverso, nelle more del perfezionamento della procedura avviata dal precedente datore di lavoro.Allo scopo di prevenire l’instaurarsi di rapporti di lavoro irregolari, il Ministero dell’Interno ha indicato le modalità procedurali da seguire nei casi in questione, prevedendo che il datore di lavoro interessato ad assumere uno straniero per il quale sia pendente la procedura di regolarizzazione dia comunicazione scritta della sua intenzione alla Prefettura competente, indicando il numero della cedola dell’assicurata postale relativa all’istanza presentata dal datore di lavoro originario.A seguito dell’esame della pratica di regolarizzazione così individuata, ove sia accertata la presenza dei requisiti per l’accoglimento, il nuovo datore di lavoro sarà convocato insieme al lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro e per il rilascio del permesso di soggiorno.Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha puntualizzato che nelle more della conclusione di tale procedura il rapporto di lavoro non può avere corso, dovendosi a tal fine attendere la stipula del contratto di soggiorno.Proprio per scoraggiare tali situazioni di irregolarità (che peraltro, ove riscontrate, non precludono l’obbligo del versamento della contribuzione previdenziale, secondo gli indirizzi richiamati al punto A)) entrambi i Dicasteri hanno sottolineato l’esigenza che i tempi previsti per la procedura in questione siano estremamente ridotti.

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