Circolare 43.2003

Il Ministero del lavoro con lettera circolare del 5-3-2003, non reperibile sul sito, è tornata sull’argomento dell’abolizione delle sanzioni amministrative per violazioni formali alle norme sul collocamento (ricordiamo la precedente circolare ministeriale n. 12 del 22-1-2001 e quelle INPS n. 11 del 23-5-2001 e n. 191 del 31-12-2002).L’articolo 116 della Legge 23-12-2000, n. 388 aveva ridisegnato il sistema sanzionatorio. Il comma 12 dell’articolo citato recita: “Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell’articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale”.Per il ministero l’ultima frase (violazioni di norme sul collocamento di carattere formale) comportava l’abolizione delle sanzioni in caso di presentazione delle comunicazioni incomplete o con dati errati.Alcuni giudici ordinari, invece, hanno emesso sentenze che contraddicono questa tesi riconoscendo il carattere di violazione formale al mancato o tardivo invio delle comunicazioni quando il lavoratore interessato non è “in nero” (cioè è iscritto nei libri obbligatori e sono versati i contributi previdenziali).In questo quadro si aggiunge una sentenza della Cassazione (22-5-2002, n. 7524) che nega la possibilità di applicare la norma in oggetto agli illeciti di tipo formale oggetto di ordinanza ingiunzione precedente all’entrata in vigore della Legge 388. D’altra parte dopo l’entrata in vigore della legge n. 388/2000 non possono più adottarsi ordinanze-ingiunzioni in materia anche se riferite ad omissioni contributive verificatesi, o accertate, in epoca anteriore al 1-1-2001. La citata circolare INPS n. 191/2002 si era già uniformata a questo orientamento (Cfr. circolare UNICAAF n. 12/2003).Il Ministero interviene, anche alla luce della sentenza della Cassazione, per ribadire il proprio orientamento contrario alle sentenze dei giudici ordinari e per riaffermare l’obbligo di comunicazione ai centri per l’impiego delle assunzioni e delle cessazioni nel termine di cinque giorni (ricordiamo che in futuro la comunicazione in caso di assunzione sarà contestuale).Per il Ministero, infatti, “l’articolo 116, comma 12°, della legge n. 388/2000, pur abolendo le conseguenze sanzionatorie delle violazioni, non incide sulle singole norme che comportano l’applicazione delle stesse sanzioni, norme che non sono state pertanto abrogate e sono tuttora vigenti. Tali norme, peraltro, insieme alla ‘ratio’ che le ispira, ricevono maggiore significato dalla nuova disciplina del collocamento ordinario, così come delineata dal Decreto Legislativo 21.4.2000, n. 181, modificato dal Decreto Legislativo 19.12.2002, n. 297, che fonda l’intero sistema informativo lavoro sull’obbligo del datore di lavoro di comunicare l’assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro”.Anche in presenza delle citate sentenze favorevoli, comunque solo di primo grado, è opportuno continuare a inviare le comunicazioni nei tempi previsti dalla legge.

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