La legge sull’immigrazione n. 189 del 30/07/2002 (detta Bossi-Fini dai nomi dei primi firmatari) è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n.173 della Gazzetta Ufficiale n.199 del 26/08/2002.La nuova normativa integra la precedente prevista dal Testo Unico sull’immigrazione, individuando nello Sportello Unico per l’immigrazione, presso gli Uffici Territoriali del Governo (le vecchie Prefetture), i luoghi dove proporre le domande.Perché tale organo sia operante si dovrà però attendere un regolamento di attuazione (entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge) nell’attesa del quale continueranno ad operare le Direzioni Provinciali del Lavoro.Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello stato per lavoro subordinato (anche stagionale) ed autonomo vengono annualmente definite con decreto entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.Il termine iniziale per la presentazione della domanda di assunzione è la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sui flussi.La domanda del datore di lavoro dovrà contenere:* la richiesta nominativa di assunzione;* la copia della documentazione per l’alloggio;* la copia del contratto di soggiorno, che deve contenere obbligatoriamente la garanzia da parte del datore di lavoro che l’alloggio per il lavoratore rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per l’edilizia residenziale pubblica e l’impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;* la dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro.Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, può chiedere il nulla osta al lavoro di un extracomunitario iscritto nella banca dati dell’AILE.Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro può essere rilasciato solo a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro accennato in precedenza e non potrà comunque superare:* nove mesi per lavoro stagionale;* un anno per lavoro subordinato a tempo determinato;* due anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato e lavoro autonomo.A partire dal secondo soggiorno in Italia per lavoro stagionale, lo straniero al quale venga offerto un impiego a tempo determinato o indeterminato può richiedere alla Questura la conversione del permesso di soggiorno, senza rientrare nel Paese di origine, purchè la domanda rientri nel contingente numerico fissato dal decreto sui flussi.Infine, allo straniero, che dimostri di essere venuto in Italia almeno per due anni di seguito per prestare lavoro stagionale, può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso di soggiorno pluriennale fino a tre anni, sempre per lavoro stagionale, di durata pari a quella dell’ultimo anno.L’argomento sarà oggetto di ulteriori approfondimenti, non appena saranno emanati i Decreti attuativi previsti dalle norme transitorie e finali.Una puntualizzazione merita il fatto che all’interno di questo provvedimento ha trovato posto anche la normativa per la regolarizzazione di colf e “assistenti” familiari (badanti) prevista all’articolo 33, ampiamente illustrata da tutti gli organi di informazione, su cui non si ritiene necessario fornire particolari approfondimenti; Il Governo si è impegnato a produrre sulla falsa riga di tale sanatoria un Decreto Legge che interesserà i datori di lavoro-imprenditori che hanno alle loro dipendenze immigrati irregolari, che dovrebbe essere operativo in concomitanza con la riforma il 10 settembre.
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