In data 9/10/2002 è stato convertito in legge il DL 195/2002 (Legge n.222/2002), in materia di regolarizzazione di lavoratori subordinati extracomunitari, con l’approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati.Le novità possono essere così riassunte:TERMINE: viene prorogato dal 10 ottobre 2002 all’11 novembre 2002 (stesso termine previsto per le colf e le badanti extracomunitarie) il termine entro il quale i datori di lavoro che hanno occupato irregolarmente alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari devono presentare agli Uffici postali la dichiarazione di emersione.CONTRATTO DI LAVORO NON INFERIORE AD UN ANNO: oltre al contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato il datore di lavoro può stipulare anche un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno purché contenga la garanzia per la disponibilità di alloggio e l’impegno al pagamento delle spese di viaggio in caso di rimpatrio.RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO: perché il permesso di soggiorno possa essere rinnovato è necessario che il lavoratore extracomunitario abbia in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato di durata non inferiore ad un anno e che la sua posizione contributiva previdenziale (INPS) e assistenziale (INAIL) sia regolare (questo vale anche per la regolarizzazione di colf e badanti).VIOLAZIONI PREGRESSE: il datore di lavoro non può essere punito per aver violato prima del 10 settembre 2002 le norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione (questo vale anche per la regolarizzazione di colf e badanti).VIOLAZIONI PRIMA DELLA CONVOCAZIONE: fino a che non viene rilasciato il permesso di soggiorno o la comunicazione di diniego, il datore di lavoro che occupa irregolarmente alle proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario per il quale è stata presentata la dichiarazione di emersione non è punito con l’arresto da 3 mesi ad 1 anno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato (questo vale anche per la regolarizzazione di colf e badanti).MOTIVI OSTATIVI ALLA REGOLARIZZAZIONE: il lavoratore nei confronti del quale è stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi ostativi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno può essere comunque regolarizzato se sussistono le condizioni per la revoca del provvedimento stesso in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale. In ogni caso la revoca non viene disposta (quindi il lavoratore non è regolarizzabile) se l’immigrato è stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si è concluso con un provvedimento che ha dichiarato che il fatto non sussiste, non costituisce reato, che l’interessato non lo ha commesso, che risulta destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento a mezzo della forza pubblica, oppure ha lasciato il territorio italiano ed è sprovvisto della speciale autorizzazione al rientro del Ministero dell’interno. Il lavoratore pur essendo stato denunciato per un reato commesso in flagranza può essere regolarizzato nel caso in cui risulti che manca una condizione di procedibilità, che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 411 cpp). (Questo vale anche per la regolarizzazione di colf e badanti).FLUSSI DI INGRESSO: le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione.COMUNICAZIONE ALLA PS: per i soggetti diversi dal datore di lavoro (che vi adempie con la presentazione della domanda di regolarizzazione), l’obbligo relativo alla comunicazione entro 48 ore all’autorità di pubblica sicurezza di cui all’art. 7 del DLgs 286/98 dell’alloggio dato ad un cittadino extracomunitario, può essere adempiuto fino all’11 novembre 2002, in deroga al predetto termine delle 48 ore (questo vale anche per la regolarizzazione di colf e badanti).DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO: sino a che non vengono istituiti gli Sportelli polifunzionali, le funzioni esercitate dalle DPL continuano ad essere esercitate dalle medesime direzioni.LE NOVITA’ INPSL’INPS, dopo avere preso atto del nuovo termine ultimo (11/11) per la presentazione delle domande di regolarizzazione con il messaggio n.353 (oggetto della circolare UNICAAF n.76/2002) ed avere spostato al 16 dicembre il termine per il pagamento dei contributi (che, ricordiamo, sono dovuti a partire dal 10/09) relativi alle regolarizzazioni, ha emanato la circolare n.161 del 25/10/2002 con cui, oltre a riepilogare la normativa rilevante ai fini previdenziali, fornisce istruzioni operative per gli adempimenti contributivi.I datori di lavoro già titolari di posizione assicurativa (che deve essere utilizzata anche per il versamento dei contributi relativi ai lavoratori extracomunitari regolarizzati) devono solo comunicare all’INPS, ai fini dell’assegnazione dell’apposito codice di autorizzazione per il DM10/2 (codice 0U), l’avvenuta presentazione delle dichiarazioni di emersione allegando copia delle relative ricevute.La compilazione del modello DM10/2 relativo alle denunce contributive dovrà essere effettuato attenendosi alle modalità ordinarie previste per la denuncia dei contributi riferiti alla generalità dei lavoratori e utilizzando le codifiche in uso anche per i lavoratori regolarizzati.Esclusivamente a fini statistici, i lavoratori oggetto di regolarizzazione dovranno essere riportati in ciascun mese in un rigo contrassegnato dal codice XZ00 preceduto dalla dicitura “LAV.EXTRAC. D.L.195/02” seguito solo dal numero dei dipendenti e dall’ammontare delle retribuzioni, mentre per gli altri lavoratori extracomunitari continuerà ad essere utilizzato il codice X000.Nella compilazione del DM10/2 relativo al mese di novembre dovranno essere calcolati i contributi previdenziali ed assistenziali, complessivamente dovuti per i lavoratori in questione, per il periodo dal 10 settembre al 31 ottobre per essere poi esposti nei righi in bianco del quadro B/C utilizzando i seguenti codici:Operai: C100 (avente significato “operai extracom. Ctr. Arr.”) senza compilare la colonna “numero giornate”;Impiegati: C200 (avente significato “impiegati extracom. Ctr. Arr.”) senza compilare la colonna “numero giornate”.Le eventuali somme anticipate da parte del datore di lavoro per conto dell’INPS (ad esempio l’indennità economica di malattia) dovranno essere riportate nel quadro D utilizzando i consueti codici.Si ritiene (confortati dal parere di alcune sedi territoriali INPS) che i datori di lavoro che abbiano provveduto al versamento dei contributi relativi al mese di settembre con l’F24 del 16 di ottobre siano tenuti a comunicare tale situazione alla sede INPS da cui dipendono in modo da permettere l’assegnazione del codice autorizzativo “0U”; tale modalità (con pagamento mese per mese dei contributi) anche se non espressamente prevista dalla circolare INPS in questione non dovrebbe essere in contrasto con la stessa.Per la compilazione del modello CUD e del corrispondente modello 770 si dovranno osservare, per i periodi decorrenti dal 10/09/2002, le consuete modalità, mentre per il contributo forfetario di euro 700, versato a copertura del periodo 10/06/2002 – 09/09/2002, occorrerà indicare nella parte C, sezione 2 “retribuzioni particolari” il codice XZ al punto 28 ed il periodo dal 10/06/2002 – 09/09/2002 ai punti 29 e 30. Nessun ulteriore dato dovrà essere indicato nei punti successivi.Adempimenti per i datori di lavoro agricoli: i datori di lavoro agricoli che si iscrivono per la prima volta all’INPS dovranno presentare la denuncia aziendale DA, apponendo sul frontespizio la dicitura “regolarizzazione lavoratori extracomunitari legge 222/2002”, entro la data dell’11 novembre e allegando le ricevute di avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione; entro al stessa data i datori di lavoro già iscritti dovranno trasmettere all’INPS le sole copie delle ricevute di avvenuta presentazione delle dichiarazione di emersione.In entrambi i casi il Registro d’impresa relativo dovrà essere presentato entro il 16/11/2002; per il periodo dal 10/09/2002 al 11/11/2002 sarà considerato quale denuncia di avviamento al lavoro la dichiarazione presentata agli uffici postali.La dichiarazione trimestrale (DMAG UNICO), relativa alle giornate tra il 10 e il 30 settembre, dovrà essere presentata entro il 25/01/2003 (ovvero il 25/02/2003 per le trasmissioni telematiche) utilizzando il codice contratto 078.LE NOVITA’ DEL MINISTERO DEL LAVOROSempre per il settore agricolo, il Ministero del Lavoro con la circolare n.52 del 25/10/2002, che integra la circolare n.50/2002 (già oggetto di nostro approfondimento con circolare UNICAAF n.66/2002), ha precisato che l’assunzione a tempo determinato per la durata di un anno (10 settembre 2002 – 10 settembre 2003) deve prevedere la garanzia di un numero minimo di giornate annue pari a 160, rispetto alle 312 lavorabili, con un ulteriore impegno ad una occupazione minima mensile di almeno 10 giornate.
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