A seguito di numerose richieste di chiarimenti, l’INPS, con messaggio n. 337 del 27-9-2002, è intervenuto sulla possibilità di cumulare i benefici previsti dalla legge 68/1999 con altre agevolazioni contributive quali ad esempio quelle ex art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990 (assunzione di disoccupati i lungo periodo o cassaintegrati) , ovvero ex lege n. 223/1991 (assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità) Per l’Istituto la risposta è negativa in quanto la legge 68 si configura “…come disciplina speciale in materia di avviamento al lavoro … Ne consegue che – in materia di assunzioni di soggetti disabili – devono trovare in toto applicazione le sole disposizioni di cui alla legge n. 68/1999, secondo il noto principio per cui la legge speciale deroga alla generale”.Per l’INPS quindi sono irrilevanti eventuali circostanze che riguardano lo status del lavoratore, quali ad esempio l’iscrizione nelle speciali liste di cui alle leggi n. 407/1990 ovvero n. 223/1991.In forza di quanto sopra argomentato, discende che i benefici ex art. 13 sono incumulabili – in capo al medesimo lavoratore – con altre agevolazioni contributive previste dal nostro ordinamento. Occorre rilevare come questa impostazione, forse anche corretta giuridicamente, non tenga conto del fatto che soltanto una minima parte delle assunzioni dei disabili gode dei benefici del citato articolo 13. Su una materia così importante sarebbe utile un pronunciamento del Ministero.
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