Con la circolare n. 33 del 4-2-2002 in materia di imponibile per le cooperative inquadrate ai sensi del DPR 602/1970, l’INPS ha toccato, seppure molto velocemente, alcuni aspetti relativi alla figura del socio-lavoratore. In primo luogo l’Istituto prende atto del “principio secondo il quale il rapporto di lavoro del socio lavoratore configura un ulteriore rapporto di scambio rispetto al negozio che lega il socio alla cooperativa ed è disciplinato dalle disposizioni ordinarie relative alla tipologia in concreto adottata”.Sembra abbastanza interessante l’ultima affermazione: la tipologia di rapporto di lavoro in concreto adottata fa pensare che la determinazione del rapporto di lavoro dipenda dalle modalità con le quali si svolge. Per l’INPS la possibilità di utilizzare il nuovo criterio, cioè di attivare un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, “è comunque subordinata all’adozione, da parte delle cooperative interessate … di un regolamento che definisca la tipologia dei rapporti che intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori…”. Fino all’adozione del regolamento interno i soci-lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro continueranno ad essere assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti. L’Istituto chiarisce infatti che “in attesa dell’adozione dei regolamenti in questione la materia del trattamento previdenziale dei soci lavoratori delle cooperative interessate dalla legge di riforma continua ad essere disciplinata secondo le ordinarie disposizioni”. Questa parte della circolare si conclude con la promessa di ulteriori approfondimenti “non appena i regolamenti in questione saranno stati adottati”. Su questo fronte quindi non ci si possono attendere i chiarimenti attesi da quasi un anno.
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